Data: 05/06/2016 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Se per ragioni di sicurezza si ha intenzione di dotare di allarme la propria abitazione ma si abita in condominio, di norma (e salvo, come vedremo, casi particolari) non � necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ma occorre tenere conto di alcune accortezze.

Se si tratta di installare un allarme personale, non c'� bisogno di autorizzazione dell'assemblea perch� si tratta di un diritto che ciascun condomino pu� liberamente esercitare.

Questo non significa che l'esercizio di tale diritto sia privo di limitazioni. Vediamo quali cautele adottare:

Normativa sui rumori

Innanzitutto, quando si acquista un allarme occorre sincerarsi che lo stesso sia tarato in maniera tale da limitare al minimo il rischio di suonare senza ragione.

In secondo luogo occorre accertarsi che esso, in ogni caso, non suoni tanto forte o tanto a lungo da compromettere la quiete degli altri condomini o, addirittura, violare la normativa comunale sui rumori.

Se infatti l'allarme turba la quiete del condominio, � possibile che l'assemblea faccia accertare l'effettiva entit� delle immissioni sonore che esso produce e, se viene superato il limite della normalit�, ne intimi la rimozione. Si veda in proposito la guida "Immissioni di rumore: la tutela civile e penale"

Videosorveglianza e privacy

Quando l'allarme � dotato anche di impianto di videosorveglianza la questione si complica.

Il singolo condomino che intenda installare le telecamere, infatti, deve avere cura di posizionarle in maniera tale da far s� che il raggio di ripresa delle stesse sia limitato al proprio spazio privato.

Quindi, se le telecamere sono fuori dalla porta dovranno essere direzionate solo sulla porta stessa e non sull'intero pianerottolo.

In caso contrario subentra l'obbligo di provvedere gli adempimenti che il nostro ordinamento prevede a tutela della privacy, ovverosia segnalare la presenza dei sistemi di videosorveglianza e il loro eventuale collegamento con le forze dell'ordine, di conservare per un periodo limitato le immagini raccolte, di escludere dalle riprese le aree esterne a quelle condominiali, di consentire l'accesso alle riprese solo ad alcune determinate persone. (Per approfondimenti leggi: "Videosorveglianza nel condominio: quando � obbligatorio esporre un cartello per avvisare della presenza delle telecamere?" e "Videosorveglianza: le telecamere in condominio").

Allarme comune a pi� condomini

Talvolta pu� accadere che l'esigenza di installare un impianto di allarme sia comune a pi� condomini: in tal caso si pu� provvedere all'installazione di un impianto collegato alla portineria.

A seconda dei casi, tale installazione pu� essere considerata gravosa oppure migliorativa delle cose comuni: a fare la differenza sono sia il costo dell'intervento necessario che le caratteristiche dell'edificio condominiale.

Se l'installazione � gravosa, ad esempio perch� comporta la necessit� di apportare modifiche al portone di ingresso o alle finestre, occorre fare riferimento all'articolo 1121 c.c. con la conseguenza che i condomini che non intendono trarre vantaggio dall'allarme vi rinunciano e sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se tuttavia non � possibile utilizzare separatamente l'impianto, l'innovazione non sar� consentita a meno che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata non decida di sopportarne l'intera spesa.

Quanto l'installazione � da reputarsi migliorativa, invece, la norma di riferimento � quella di cui all'articolo 1120 c.c., con la conseguenza che essa pu� essere deliberata con un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio.

Videosorveglianza comune

Se poi si decide di dotare l'allarme comune di un sistema di videosorveglianza, sar� necessaria la delibera da parte della maggioranza dei partecipanti all'assemblea nella quale essa � in discussione, che rappresentino almeno la met� dei millesimi.

Per l'impianto di videosorveglianza comune gli adempimenti sopra ricordati a tutela della privacy vanno sempre rispettati.


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