Data: 01/06/2016 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Dall'Antitrust arrivano brutte notizie per le grandi compagnie che intendono recuperare i crediti vantati nei confronti dei consumatori: notificare decreti ingiuntivi e atti di citazione dinanzi a dei giudici che sono incompetenti per territorio va considerata una pratica commerciale aggressiva e quindi scorretta.

Con tre provvedimenti (il numero 10222/2016, il numero 10223/2016 e il numero 10273/2016 del 18 maggio, qui sotto allegati) l'Autorit� garante della concorrenza e del mercato ha infatti condannato tre grandi compagnie assicurative al pagamento di una sanzione di circa due milioni di euro per aver inviato decreti ingiuntivi e atti di citazione non rispettando la regola del cd. foro del consumatore.

La violazione sistematica del codice del consumo per favorire la propria attivit� di recupero crediti, infatti, non � pi� un comportamento ammissibile e va repressa.

Sostanzialmente, la colpa delle Compagnie � stata quella di aver tentato di soddisfare le proprie pretese creditorie inoltrando atti di citazione in giudizio o ricorsi per decreti ingiuntivi senza rispettare la competenza del foro di residenza del consumatore e spesso senza poi iscrivere la causa a ruolo quando richiesto.

L'attivit� di recupero del credito, invece soggiace pienamente alle norme del codice del consumo, dovendo essere considerata come una pratica commerciale post-vendita, come gi� l'Antitrust aveva avuto modo di chiarire in altre occasioni.

E la condotta contestata dall'Autorit�, come accennato, � stata tutt'altro che sporadica. Limitando l'analisi ai soli decreti ingiuntivi, basti pensare che dei 937 notificati da una delle Compagnie sanzionate tra il 14 novembre 2011 e il 29 ottobre 2015, ben 868 non provenivano dal foro di residenza del consumatore.

La tutela del consumatore, insomma, � stata ripetutamente calpestata senza che l'eventuale declaratoria di incompetenza del giudice adito possa considerarsi idonea a ripristinarla e senza che sia possibile individuare la ragione di tale comportamento nell'esercizio di un diritto legittimo di recupero in sede giudiziale dei crediti delle Compagnie.

A prescindere, insomma, dall'effettiva esigibilit� del credito, le condotte sanzionate non possono che essere considerate delle pratiche commerciali aggressive, in quanto perfettamente idonee a ingenerare nel consumatore medio il convincimento che sia meglio pagare l'importo che affrontare un contenzioso in un luogo lontano da quello in cui si risiede, con tutte le difficolt� del caso.

L'unica attenuante riconosciuta dall'Antitrust � stata quella derivante dall'aver le Compagnie, in alcuni casi, restituito al consumatore le somme loro liquidate a titolo di spese e compensi, in maniera tale da limitare gli effetti pregiudizievoli della vicenda.


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