Data: 01/06/2016 20:50:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Addio alla condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare per il marito che riduce l'importo dell'assegno mensile da versare alla moglie. Se il "taglio" � avvenuto per un periodo breve (peraltro, successivamente sanato) e non risulta provato lo "stato di bisogno", l'autoriduzione non � sufficiente a configurare la responsabilit� penale. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 23010/2016 depositata ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo condannato dalla Corte d'Appello a due mesi di carcere e multa per il reato di cui all'art. 570, 2� comma, n. 2, c.p., per "essersi sottratto ai doveri di coniuge separato e padre di due minori" riducendo l'assegno di mantenimento mensile da 4mila a 800 euro e facendo quindi mancare i mezzi di sussistenza.

Pur non credendo allo stato di indigenza dell'uomo (ex manager facoltoso di una nota casa automobilistica e proprietario di una serie di societ� di consulenza), gli Ermellini hanno ritenuto che sull'assenza di motivazione circa lo stato di bisogno il ricorrente avesse ragione.

Vero �, ha affermato infatti la Suprema Corte, che l'onerato era nella concreta possibilit� di adempiere ai propri obblighi di corresponsione dei mezzi di sussistenza, ma � vero altres� che "non pare adeguatamente motivata la circostanza della sussistenza dello stato di bisogno della moglie e dei figli minori".

I giudici di merito hanno "alluso ad un grave disagio ed effettivo stato di bisogno" richiamandone nozione e presunzione sulla base di alcune massime della Cassazione, senza confrontarsi "criticamente con i dati di fatto accertati e richiamati che lascerebbero invece trasparire una sostanziale inesistenza di un effettivo stato di bisogno dei destinatari dei versamenti - posto che lo stesso va tenuto - distinto dall'obbligo di mantenimento ed individuato in quanto � necessario per la sopravvivenza, sia pure con la valutazione di altre complementari esigenze quali abbigliamento, istruzione, abitazione, mezzi di trasporto e simili".

Nel caso di specie, non solo la riduzione della cifra versata era stata di breve durata (solo 7 mesi) ma la moglie aveva anche da parte risparmi di un certo rilievo economico.

Parola dunque al giudice del rinvio che dovr� accertare "l'effettivit� dello stato di bisogno della moglie e dei figli minori dell'imputato durante il ristretto periodo temporale in cui ha ridotto l'importo versato a 800 euro mensili".


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