Data: 04/06/2016 12:30:00 - Autore: Avv. Isabella Vulcano

Avv. Isabella Vulcano - Alcune pratiche commerciali sono, da un punto di vista legale, definibili quali scorrette, ingannevoli o aggressive.

L'Autorit� Garante della Concorrenza del Mercato � pi� volte intervenuta per reprimere condotte definibili quali pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive. In questa breve disamina si vogliono mettere in luce alcuni punti
salienti relativi alla attuale disciplina della c.d. pubblicit� ingannevole, in modo tale da consentire al lettore - consumatore di riconoscere pi� facilmente i casi in cui si trova per poterli fronteggiare.


L'Italia � stato il primo Paese dell'Unione Europea a recepire la direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori nel mercato interno, approvando il d.lsg. n. 145/2007 (in merito alla pubblicit� ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese concorrenti) e il d.lgs. n. 146/2007 (in merito alla pubblicit� ingannevole tra imprese e consumatori nel mercato interno), entrati in vigore il 21 settembre 2007.

In particolare, il d.lgs. n. 146/2007 introduce il nuovo concetto di pratica commerciale sleale, ampliando quello di pubblicit� ingannevole, riscrivendo in particolare gli artt. 18 � 27 del Codice del Consumo, gi� relativi alla sola pubblicit� ingannevole.

Pertanto, il campo di applicazione della nuova disciplina non prevede pi� solo i messaggi di pubblicit� ingannevole o di pubblicit� comparativa illecita, ma investe qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicit� e il marketing, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione,

vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.


Ma in cosa consiste, concretamente, una pratica commerciale scorretta?

Una pratica commerciale consiste in una qualsiasi "azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicit� e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un bene o servizio ai consumatori" (art. 18, lett. d), d.lgs. n. 146/2007).

In generale, una pratica commerciale � scorretta, ovvero illecita e vietata, se � "contraria alla diligenza professionale, ed � falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale � diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori" (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 146/2007).

E' scorretta anche la pratica commerciale che, "riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di

prudenza e vigilanza" (art. 21, comma 3, d.lgs. n. 146/2007), ovvero quella pratica che, "in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, pu�, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza" (art. 21, comma 4,
d.lgs. n. 146/2007).


E' interessante evidenziare che, al fine di rendere evidenti le pratiche commerciali scorrette e consentire al consumatore di difendersi, � prevista una lista nera di pratiche commerciali considerate sempre vietate, perch� valutate ex lege ingannevoli o aggressive. In particolare, la nuova disciplina ha previsto un elenco di pratiche ingannevoli ed uno di pratiche aggressive "in s� e per s�", ossia considerate tali (ingannevoli o aggressive) a prescindere da qualsiasi

dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneit� a falsare le scelte del consumatore.


Ad esempio, sono pratiche in ogni caso ingannevoli, tra le altre, quelle che consistono nell'asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato.

Parimenti, sono in ogni caso aggressive, tra le altre, quelle pratiche consistenti nel creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto, ovvero l'effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza.

La nuova disciplina prevede, inoltre, una serie di rimedi posti a tutela del consumatore nonch� un inasprimento delle sanzioni amministrative rispetto a quelle precedentemente in vigore per la pubblicit� ingannevole, con aumenti sia nella previsione del minimo edittale che nell'ammontare massimo (fino ad � 500.000 per infrazione).
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