Data: 04/06/2016 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Recentemente il CSM � stato chiamato a pronunciarsi, a seguito del quesito numero 336 del 22 gennaio 2016 presentato dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno, circa la possibilit� per i laureati in giurisprudenza che decidono di svolgere tirocini formativi presso un ufficio giudiziario, di cumulare i periodi trascorsi in diversi uffici al fine del raggiungimento del limite temporale utile per l'accesso alle professioni legali e ai concorsi pubblici.

Il consiglio, per dare una risposta soddisfacente, ha deciso di esaminare la questione ricostruendo storicamente l'iter evolutivo della normativa relativa ai tirocini formativi e la sua ratio.

Storicamente, a partire dalla met� degli anni duemila, per lo svolgimento dei tirocini sono state sottoscritte diverse convenzioni con enti locali, dapprima per l'inserimento di lavoratori socialmente utili, cassaintegrati, disoccupati, giovani iscritti in apposite cooperative e poi per la formazione professionale in ambito giudiziario.

Infine l'articolo 73 del decreto legge numero 69 del 21 giugno 2013 ha previsto che i tirocini formativi da parte dei laureati in giurisprudenza possono essere svolti anche in assenza di un'apposita convenzione.

Ed � proprio in tale previsione che, per il CSM, va ricercata la risposta al quesito sottopostogli: la natura negoziale del rapporto che pu� legare il tirocinante a un determinato ufficio non permette di ipotizzare la possibilit� di trasferimento da una sede all'altra o di frazionamento del tirocinio in uffici giudiziari diversi. Diversamente, a detta del Consiglio, si snaturerebbe la natura peculiare dell'istituto.

Insomma: il tirocinio formativo, una volta avviato presso un ufficio giudiziario, deve svolgersi interamente presso tale ufficio, senza possibilit� di cumulo.


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