Data: 07/06/2016 17:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Anche se il medico ha commesso, nell'espletamento della sua attività professionale, errori che sono connotati da profili di colpa diversi dall'imperizia, egli non è responsabile della morte del paziente. Purché si sia attenuto alle linee guida e la sua condotta sia stata conforme alle buone pratiche.

Con la sentenza numero 23283/2016, depositata dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione il 6 giugno e qui sotto allegata, si è infatti affermato che in una simile ipotesi deve ritenersi operante la norma di cui all'articolo 3, comma 1, della cd. legge Balduzzi (numero 189/2012), in combinato disposto con l'articolo 43, comma 3, del codice penale, con conseguente limitazione di responsabilità del medico per colpa lieve.

Nel caso di specie, il sanitario era stato condannato nei gradi di merito per omicidio colposo del paziente, ma in terzo grado ha visto ribaltata la sua sorte, proprio in considerazione di quanto sopra detto.

La Cassazione nella pronuncia in commento ha peraltro precisato che, trattandosi di un procedimento già pendente al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge numero 189/2012 e rientrante tra quelli inerenti ipotesi di omicidio colposo o di lesioni colpose ascritti a un esercente una professione sanitaria e in un ambito regolato da linee guida, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del codice penale è necessario procedere d'ufficio all'accertamento del grado di colpa, tenendo conto della parziale abrogatio criminis delle predette fattispecie. Oggi, infatti, se la condotta del medico è caratterizzata da colpa lieve, essa deve ritenersi penalmente irrilevante.

La Corte di Appello di Genova è ora chiamata a un nuovo esame della questione.


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