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Data: 07/06/2016 16:30:00 - Autore: VV. AA. Avv. Marco Capone - Con la delibera n. 209/2016 l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, ha approvato il c.d. TICO (Testo Integrato Conciliazione) che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas. A partire dal primo gennaio 2017, gli utenti finali dei detti servizi, nonché i "prosumer" (ovvero coloro che sono al contempo produttori e consumatori di energia elettrica), prima di proporre una domanda giudiziale nei confronti delle rispettive società fornitrici, dovranno preliminarmente e obbligatoriamente esperire un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia (leggi in merito: "Bollette: da gennaio conciliazione obbligatoria"). Il procedimentoAl fine di ottemperare a tale "condizione di procedibilità" (art. 3.1 del TICO), il suddetto Testo Integrato disciplina uno specifico procedimento di conciliazione. Quest'ultimo, si svolgerà a cura di una apposita articolazione dell'Autorità (c.d. Servizio Conciliazione) e non comporterà oneri per il consumatore. L'istanza introduttiva, non richiederà particolari formalità e, ad ulteriore valorizzazione della semplicità e della celerità della procedura, sarà possibile anche la presentazione della stessa per via telematica. L'utente non necessiterà nemmeno dell'assistenza di un avvocato o di una associazione di categoria, che resta comunque una facoltà dell'istante. La domanda introduttiva dovrà rispettare alcuni requisiti essenziali indicati dal TICO (artt. 6.7 e 7.1) in difetto dei quali il Servizio Conciliazione emetterà una declaratoria di inammissibilità della procedura e provvederà alla relativa archiviazione. Una volta attivato, il procedimento proseguirà esclusivamente per il tramite di strumenti telematici nel rispetto dei principi di imparzialità, terzietà, riservatezza delle informazioni, competenza del conciliatore e garanzia del diritto di difesa. I tempiIl tempo massimo entro cui la procedura dovrà essere definita, è fissato in novanta giorni dalla proposizione della domanda, prorogabile alla presenza di specifiche condizioni, per una sola volta e per ulteriori trenta giorni. In alternativa all'istituto innanzi descritto, l'utente potrà soddisfare la condizione di procedibilità, in presenza di appositi protocolli d'intesa, anche ricorrendo alla media – conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010, nonché a quella espletata dalle C.C.I.A.A.. Ratio e criticitàIl TICO, nel dare attuazione alla legge istitutiva della Autorità (L. 481/1995), risponde alla più generale Avv. Marco Capone cmarc@hotmail.it |
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