Data: 07/06/2016 16:30:00 - Autore: VV. AA.
Avv. Marco Capone - Con la delibera n. 209/2016 l'Autorit� per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, ha approvato il c.d. TICO (Testo Integrato Conciliazione) che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas. 

A partire dal primo gennaio 2017, gli utenti finali dei detti servizi, nonch� i "prosumer(ovvero coloro che sono al contempo produttori e consumatori di energia elettrica), prima di proporre una domanda giudiziale nei confronti delle rispettive societ� fornitrici, dovranno preliminarmente e obbligatoriamente esperire un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia (leggi in merito: "Bollette: da gennaio conciliazione obbligatoria")

Il procedimento

Al fine di ottemperare a tale "condizione di procedibilit�" (art. 3.1 del TICO), il suddetto Testo Integrato disciplina uno specifico procedimento di conciliazione. Quest'ultimo, si svolger� a cura di una apposita articolazione dell'Autorit� (c.d. Servizio Conciliazione) e non comporter� oneri per il consumatore. L'istanza introduttiva, non richieder� particolari formalit� e, ad ulteriore valorizzazione della semplicit� e della celerit� della procedura, sar� possibile anche la presentazione della stessa per via telematica. 
L'utente non necessiter� nemmeno dell'assistenza di un avvocato o di una associazione di categoria, che resta comunque una facolt� dell'istante. La domanda introduttiva dovr� rispettare alcuni requisiti essenziali indicati dal TICO (artt. 6.7 e 7.1) in difetto dei quali il Servizio Conciliazione emetter� una declaratoria di inammissibilit� della procedura e provveder� alla relativa archiviazione. Una volta attivato, il procedimento proseguir� esclusivamente per il tramite di strumenti telematici nel rispetto dei principi di imparzialit�, terziet�, riservatezza delle informazioni, competenza del conciliatore e garanzia del diritto di difesa. 

I tempi

Il tempo massimo entro cui la procedura dovr� essere definita, � fissato in novanta giorni dalla proposizione della domanda, prorogabile alla presenza di specifiche condizioni, per una sola volta e per ulteriori trenta giorni. In alternativa all'istituto innanzi descritto, l'utente potr� soddisfare la condizione di procedibilit�, in presenza di appositi protocolli d'intesa, anche ricorrendo alla media � conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010, nonch� a quella espletata dalle C.C.I.A.A..

Ratio e criticit�

Il TICO, nel dare attuazione alla legge istitutiva della Autorit� (L. 481/1995), risponde alla pi� generale
esigenza di diminuire il numero del contenzioso giudiziario mediante la devoluzione di alcune controversie verso strumenti alternativi al processo. Pur volendo in questa sede tralasciare la pi� annosa questione dell'opportunit� e della reale funzionalit� di tale politica del diritto, non ci si pu� comunque esimere dallo stigmatizzare la totale disorganicit� e l'eccessiva frammentazione normativa che attualmente si avverte in materia. Forse sono davvero troppi gli strumenti conciliativi al momento in vigore nel nostro ordinamento; e non tutti rispondono a reali esigenze di specialit�
delle controversie trattate. Al contrario, l'attuale contesto evidenzia irrazionali sovrapposizioni di disciplina e ingiustificate
discriminazioni di trattamento che appaiono difficilmente conciliabili con l'art. 3 della nostra Carta Costituzionale.
Eloquente in tal senso � la netta differenza di trattamento tra la condizione di procedibilit� contemplata dall'art. 5 comma 1 bis. del D. Lgs. 28/2010 e quella istituita dal recente TICO. Se nel primo caso, � esplicitamente previsto che quando la domanda giudiziale non sia preceduta dal tentativo di conciliazione, il Giudice non potr� "sic et simpliciter" definire il
giudizio, ma anzi dovr� concedere alle parti un congruo termine affinch� queste provvedano all'esperimento del procedimento; per le conciliazioni devolute alla cognizione dall'Autorit� per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio idrico (come quelle espletate dai Co.Re.Com in materia di telecomunicazione), non si rinviene una norma del medesimo tenore. Per tali casi, non sono infatti ancora chiare le conseguenze derivanti dal mancato esperimento della procedura stragiudiziale. Stante tale ambiguit�, non sembra inopportuno il ritorno ad una attenta riflessione sugli istituti di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio con l'intento di cristallizzare i principi fondamentali valevoli per
ognuno di questi ivi compreso il rapporto che dovranno avere con la funzione giurisdizionale.


Avv. Marco Capone

cmarc@hotmail.it


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