Data: 18/06/2016 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Non deve pagare la tariffa del servizio idrico il condominio che non sia allacciato alla rete fognaria pubblica. Ad averlo confermato a gran voce è stata recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7210/2016, pubblicata il 13 aprile scorso e qui sotto allegata, senza dimenticare di precisare però che a tal fine è fondamentale la prova che i sistemi utilizzati siano compatibili con la normativa a tutela dell'ambiente.

I giudici, in particolare, sottolineando che nel caso in analisi era ancora applicabile l'articolo 14, comma 1, della legge numero 34/1996 quale risultante dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale effettuata con la sentenza numero 335/2008, hanno affermato che la debenza della tariffa di fognatura e depurazione non può considerarsi esclusa automaticamente solo perché i relativi impianti sono stati predisposti e sono attivi ma l'utente non fruisca dei servizi e provveda alle rispettive esigenze con sistemi propri.

L'utente, infatti, per potersi sottrarre al pagamento della tariffa è comunque tenuto a provare che i propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue provenienti da scarichi di insediamenti domestici sono compatibili con le finalità, da ritenersi preminenti, di tutela dell'ambiente e della concorrenza relative all'istituzione del servizio idrico integrato.

Così, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva sancito che, in ragione della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 14 della legge numero 36/1994 e dell'articolo 155 del decreto legislativo numero 152/2006 nella parte in cui prevedono che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista d'impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, doveva ritenersi confermata la natura della tariffa quale corrispettivo contrattuale con conseguente inesigibilità nel caso in cui i relativi servizi non fossero erogati per mancanza di allacciamento.

Tale lettura è infatti incompleta: non può prescindersi quindi da un nuovo esame che tenga conto del predetto principio di diritto.


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