Data: 09/06/2016 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Negato l'ordine di esibizione che il giudice avrebbe dovuto emanare nei confronti della banca, relativamente a contratti ed estratti conto scalari, perché la parte che l'ha richiesto, al fine di rilevare interessi anatocistici o addirittura usurari, non si è in precedenza attivata per ottenere i documenti necessari con gli strumenti ad hoc offerti dal testo unico bancario. 

Il correntista che ora chiede la procedura ex art. 210 c.p.c. avrebbe dovuto richiedere i documenti necessari per far annullare le clausole dei rapporti con l'istituto di credito e, pertanto, la perizia realizzata dal suo esperto di fiducia deve ritenersi compiuta "al buio".
A nulla vale quanto affermato della Cassazione nella sentenza n. 5919/2016 che ha trattato la diversa vicenda dei contratti quadro nel'intermediazione finanziaria.

Lo ha stabilito il Tribunale di Padova, seconda sezione civile, nella sentenza n. 1663/2016, pubblicata il 29 maggio.
Non viene accolta la domanda della società, volta ad ottenere che le clausole dei contratti di apertura di credito, di conto corrente e conto anticipi siano dichiarate nulle a causa della commissione di massimo scoperto.

Per il giudice veneto, non sono condivisibili i principi che la Corte di Cassazione ha affermato nella sentenza 5916/16, che tra l'altro ha riguardato i tango bond e non i contatti bancari.
Il Tribunale evidenzia che non è possibile instaurare una causa senza prima aver letto tutta la documentazione dalla quale scaturisca la presunta la nullità sostenuta nella domanda o addirittura la consumazione di un reato, posto che la società ricorrente sostiene siano presenti interessi usurari.

Nonostante la perizia di parte rappresenti un'allegazione tecnica e non una prova, se è mancata la consultazione dei necessari documenti deve ritenersi che i conteggi depositati in giudizio non rappresentino valori attendibili, poichè è la parte a chiedere al giudice l'ordine di deposito degli estratti conto agli atti.

Troppo tardi, quindi, per il correntista che si è ricordato della procedura offerta dall'art. 119 Tub per ottenere i documenti solo dopo aver fatto redarre le perizie econometriche, pertanto le spese di giudizio restano a suo carico.


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