|
Data: 08/06/2016 15:30:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Via libera da palazzo Madama al disegno di legge di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali. Con 180 voti a favore, 43 astenuti e nessun contrario, il Senato ha approvato il provvedimento che passa ora alla Camera per l'esame. Il testo introduce nuove disposizioni all'interno del codice penale, al fine di "realizzare la pi� adeguata prevenzione e il pi� efficace contrasto delle intimidazioni cos� da assicurare il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali", sempre pi� spesso protagonisti di aggressioni, minacce e danneggiamenti (espressi nelle forme pi� svariate dai social network all'incendio di autovetture, ecc.). Tra le novit� dell'ultima ora, nella versione definitivamente approvata dall'aula del Senato, lo stralcio della norma della "discordia" relativa all'aggravante per diffamazione a mezzo stampa che portava a 9 anni il carcere per i giornalisti, espunta ieri dalla commissione per evitare "strumentalizzazioni e polemiche infondate".
Ecco tutte le novit�:
Intimidazioni a danno dei "singoli componenti"Il primo articolo del provvedimento specifica che il reato di "violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario" ex art. 338 del codice penale, riguarda anche i singoli componenti dello stesso. In sostanza, a seguito della novella, chiunque usa violenza o minaccia non solo nei confronti del corpo ma anche dei suoi singoli membri, al fine di "impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivit�" sar� punito con la reclusione da 1 a 7 anni. Il provvedimento aggiunge inoltre un nuovo comma alla fattispecie che estende la medesima pena nei confronti di chiunque commette tale reato al fine di "ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso".
L'arresto obbligatorio in flagranzaCambia anche l'art. 380 del codice di procedura penale relativo all'arresto obbligatorio in flagranza di reato, che sar� esteso secondo la nuova lettera a-bis) della disposizione anche nei confronti di chi sar� colto in flagranza di "delitto di violenza o minaccia ai singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario previsto dall'arti- colo 338 del codice penale".
La nuova aggravante per ritorsioneIl ddl introduce nel codice penale l'art. 339-bis che contempla una specifica aggravante per gli "atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un corpo politico amministrativo o giudiziario". Nello specifico le pene stabilite per i delitti previsti dagli artt. 582, 610, 612 e 635 c.p. sono aumentate "da un terzo alla met�" se il fatto � commesso ai danni di uno dei componenti "di un corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio".
Stralcio della norma sulla diffamazione a mezzo stampaDal provvedimento � stato espunto il riferimento alla diffamazione (ex art. 595 del codice penale), date le polemiche diffuse nei giorni scorsi sul rischio a carico dei giornalisti di essere condannati fino a 9 anni di carcere se accusati di aver diffamato un amministratore pubblico, un politico o un magistrato. A seguito della formulazione della norma, ha dichiarato in aula lo stesso relatore Pd Giuseppe Cucca, "sono sorte ricostruzioni fuorvianti e strumentali, inesattezze e discussioni che, a mio parere, traggono origine da una lettura forse frettolosa e poco attenta del testo stesso". L'aggravante "deve avere una natura ritorsiva nei confronti dell'amministratore locale e nulla quindi ha a che vedere con la comune diffamazione a mezzo stampa, che non viene contemplata assolutamente e resta regolata dalla normativa vigente". Inoltre, ha precisato Cucca, "in commissione Giustizia, � all'esame un testo che rivede l'intero istituto della diffamazione". Ma in ogni caso, la maggioranza ha deciso di correre ai ripari e "per evitare altre strumentalizzazioni e polemiche infondate che nuocerebbero all'intero impianto del ddl" ha tolto dal testo il riferimento all'art. 595 c.p. |
|