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Data: 09/06/2016 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Anche il risciò ha bisogno della licenza obbligatoria: il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone a mezzo di velocipedi è, infatti, assimilabile a un'attività di trasporto pubblico e pertanto, secondo quanto desumibile dal comma 3 dell'art. 85 del Codice della Strada, la carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale di esercizio. Lo ha disposto il Tar Lazio, seconda sezione, nella sentenza n. 6208/2016 (qui sotto allegata). La società ricorrente è una cooperativa che si occupa di sostenere e praticare il reinserimento nella società di detenuti ed ex detenuti tramite il loro ricollocamento lavorativo: la Onlus, nell'ambito di tali attività, ha ideato e realizzato, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, un progetto il cui obiettivo è favorire la mobilità nel centro storico di Roma, utilizzando ciclotaxi a trazione mista umana ed elettrica che non generano alcuna emissione inquinante. La ricorrente impugna l'ordinanza con cui il comune ha vietato nel centro storico la città la circolazione dei risciò, lamentando l'inesistenza di una disciplin ad hoc, nonché di aver più volte negli anni incentivano il Comune a prendere provvedimenti dopo averlo informato dell'attività svolta. La ricorrente ritiene comunque che l'autorizzazione si sia formata per silenzio - assenso. Il provvedimento, evidenzia il Tar, è stato adottato sul rilievo che nella città insistono complessi archeologici – monumentali di particolare interesse storico, artistico e archeologico, per cui è necessario assicurare le condizioni di decoro e sicurezza dell'ambiente circostanti, posto che in tali aree si è constatato negli ultimi tempi un notevole incremento di nuove attività imprenditoriali, prive di specifiche discipline normative e regolamentari. Poiché in seguito alle modifiche apportate al codice della strada, anche i "velocipedi" sono stati inseriti tra le categorie di veicoli che possono essere destinati ad effettuare trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente, appare quindi corretto l'operato del Commissario straordinario della Capitale. Se può quindi dubitarsi, precisa il Tar, che il servizio svolto a mezzo di velocipede debba in ogni caso assimilarsi ad una forma di trasporto pubblico non di linea (almeno nelle ipotesi in cui sia precipuamente destinato a soddisfare esigenze di carattere ricreativo e turistico) è tuttavia certo che esso è comunque soggetto ad autorizzazione nonché regolamentazione da parte dell'ente locale. In tale senso, depongono sia il Codice della strada, sia l'art. 5 della legge quadro n.21 del 1992, in base al quale, nell'ambito dei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, i Comuni sono tenuti anche a definire i "requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente" (art. 5, comma 1, lett. d). Va ancora soggiunto che al rilascio della "licenza di esercizio" per lo svolgimento del servizio in esame, non può applicarsi il meccanismo del silenzio – assenso. La legge quadro n. 21/92 prevede che "La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata". |
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