Data: 09/06/2016 18:58:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Mentre giunge notizia che presumibilmente verrà adottata un'unica tabella nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale (per approfondimenti: Incidenti stradali: addio alle tabelle di Milano! Arriva la tabella unica nazionale) le Tabelle di Milano, storico punto di riferimento per liquidazione del danno biologico in tutto il paese, si apprestano ad essere rinnovate con nuovi standard per il 2016.

Il valore delle Tabelle milanesi


La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la vocazione nazionale che hanno assunto i parametri meneghini per la liquidazione del danno non patrimoniale. Infatti, essendosi queste ampiamente diffuse sul territorio nazionale, ben al di fuori del confini del singolo distretto, consentono di garantire il possibile l'uniformità di giudizio e rappresentano il criterio in assoluto preferibile (cfr. Cass. sentenza n. 20895/2015).

Ancora, la Cassazione, nella sentenza n. 2167/2016, ha rammentato che "in assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali" la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine "di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".

Le Tabelle di Milano, per gli Ermellini, recano i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento; il giudice, nella sua valutazione equitativa, può discostarsene, ma deve motivare sul punto, altrimenti è sarà ritenuta  incongrua la "motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire "

Nonostante la valutazione del danno non patrimoniale richieda un'adeguata analisi delle circostanze del caso concreto, non sarebbe infatti tollerabile una difformità di giudizio a fronte di casi analoghi: non risponderebbe ad equità che danni identici venissero liquidati in misura diversa poiché analizzati da diversi uffici giudiziari. Questo assunto ha contribuito all'invito ad adottare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, rivolto dalla giurisprudenza di legittimità ai giudici italiani.

Le nuove Tabelle di Milano 2016


L'Osservatorio della giustizia presso il Tribunale di Milano ha lavorato sulle nuove tabelle, che andranno a sostituire quelle sin ora utilizzate in tutto il paese per risarcire vittime di incidente, non solo stradali.
In particolare, le modifiche hanno interessato il danno terminale, il cui importo complessivo liquidato, fino a 3 giorni, raggiunge i 30mila euro e include la componente biologica temporanea (qui sotto allegato il documento correlato).
A questa modifica va ad aggiungersi, inoltre,  la proposta di liquidazione del danno intermittente (qui sotto allegato il documento correlato).

Le proposte del gruppo milanese per quanto riguarda il danno terminale hanno dovuto affrontare la scottante questione di chi sopravvive al sinistro, ma resta cosciente e muore poco dopo: la vittima subisce una sofferenza psichica che va ben oltre le lesioni fisiche, una sofferenza che non rientra nell'accezione del danno biologico.

Si tratta di un patimento di massima entità se si pensa al ferito grave consapevole del sopraggiungimento della fine: la conseguenza è che si andrà a guardare allo stato di lucidità e non al lasso di tempo per cui l'agonia si protrae.
L'Osservatorio milanese ha cercato di liquidare la sofferenza con un grado di certezza ancora maggiore e ha previsto che in questo caso il diritto al risarcimento della sofferenza morale sarà trasmissibile, dopo la morte, ai familiari-eredi.

I risarcimenti già in corso


Per quanto riguarda i risarcimenti richiesti in base alle precedenti tabelle, la Cassazione, nella sentenza n. 9367/16, ha esposto il principio per cui "in tema di c.d. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l'organo deliberante abbia l'obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, in quanto la modifica delle tabelle non integra un jus superveniens né in via diretta né in quanto dette tabelle assumano rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona". 

Tutte le notizie