Data: 10/06/2016 17:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Da oggi è ufficialmente operativa la banca dati nazionale del Dna. Entra in vigore infatti il regolamento attuativo (d.p.r. n. 87/2016 pubblicato in GU n. 122/2016 e qui sotto allegato) che ne disciplina l'istituzione in base alla legge n. 85 del 2009, concludendo così il lungo cammino del database disegnato sull'onda dell'emergenza terroristica.

Oltre ad istituire la banca dati e il relativo laboratorio centrale, al fine di facilitare le attività di identificazione di criminali e delle persone scomparse, il decreto disciplina infatti anche lo scambio delle informazioni raccolte per fini di cooperazione internazionale tese alla lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

Il regolamento stabilisce altresì le tecniche e le modalità di acquisizione e gestione dei campioni biologici, oltre ai tempi di conservazione e alla cancellazione dei profili estratti. Vengono individuate inoltre le attribuzioni dei responsabili (della banca dati e del laboratorio centrale), al fine di assicurare l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche di funzionamento del database.

Ecco tutte le novità:

Organizzazione e funzionamento

La banca dati è collocata presso il dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno (servizio per il sistema informativo interforze della direzione centrale della polizia criminale), mentre il laboratorio centrale presso il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, direzione generale dei Detenuti e del trattamento, del ministero della Giustizia.

Il database è stato predisposto per raccogliere e confrontare i profili del Dna raccolti. Il software è organizzato su due livelli gestionali: il primo, usato per le investigazioni interne al territorio nazionale; il secondo, per la collaborazione internazionale di polizia sul fronte della lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

Quanto al laboratorio, lo stesso è dotato di strutture "robotizzate" in grado di compiere le fasi di tipizzazione del Dna (accettazione, catalogazione e conservazione dei campioni biologici; set-up; estrazioni, quantificazioni, lettura e interpretazione del profilo; ecc.)

A chi e come verranno effettuati i prelievi

L'archivio unico nazionale per la raccolta e il raffronto dei profili estratti sarà alimentato soprattutto attraverso il prelievo di campioni biologici di cinque categorie di persone: - soggetti cui sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari; - arrestati in flagranza o sottoposti a fermo perché indiziati di delitto; - detenuti e internati per effetto di condanna relativa a reato non colposo; - sottoposti a misura alternativa alla detenzione per delitto non colposo; - soggetti a una misura di sicurezza, in via provvisoria o definitiva.

L'acquisizione del campione per tali soggetti avverrà tramite die prelievi di mucosa orale, "allo scopo di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all'AFIS e registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, a cura

dell'organo procedente, nel sistema AFIS".

Il prelievo è effettuato solo se il soggetto non è stato già sottoposto in precedenza ad analoga operazione (salvi i casi in cui sia stato distrutto il campione), e dovrà provvedervi personale della polizia penitenziaria specificamente formato e addestrato.

I tempi di conservazione

Nel provvedimento sono indicati anche i tempi per la conservazione dei profili, fermo restando che il dna estratto, una volta effettuata la completa tipizzazione va distrutto.

Quanto ai tempi, ex art. 25 del decreto: i profili vanno conservati per 30 anni dall'ultima registrazione, ovvero per 40 in caso di condanna con recidiva.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sentito il Garante per la privacy, dovranno essere definite le autorizzazioni, le procedure di autenticazione, registrazione e analisi dei file log che registrano gli accessi e le operazioni degli abilitati, al fine di verificare la liceità dei trattamenti.

La cancellazione dei profili

La cancellazione dei profili del Dna e la distruzione dei campioni biologici è prevista nei seguenti casi espressamente elencati dal decreto: a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato; a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, e del ritrovamento di persona scomparsa; quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'art. 9 della legge 85/2009 in tema di prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del Dna; decorsi i termini stabiliti ex art. 25 sui tempi di conservazione.


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