Data: 28/01/2005 - Autore: www.filodiritto.com
E' irragionevole e peranto costituzionalmente illegittimo l'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui dispone che: �nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione�, anzich� �nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione�. Secondo la Consulta � proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall'articolo 126-bis (decurtazione dei punti), al pari della sospensione della patente incidente anch'essa sulla �legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo�, che fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale. L'accoglimento della questione di legittimit� costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, del codice della strada, gi� prevista a carico delle persone giuridiche. (Corte Costituzionale, Sentenza 12 - 24 gennaio 2005, n.27: Articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - Decurtazione dei punti patente al proprietario del veicolo in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente - Irragionevolezza - Illegittimit� costituzionale).
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