Data: 29/01/2005 - Autore: www.ilcaso.it
Sono inefficaci, ai sensi degli artt. 167 e 168 L.F., i pagamenti di debiti pregressi sorti in corso di amministrazione controllata, posto che l'ammissione a tale procedura comporta, con effetti decorrenti dalla domanda, una cristallizzazione della massa passiva ed il pagamento dei debiti sorti anteriormente alla procedura � sempre inefficace se non autorizzato dal giudice delegato. Poich� oggetto della revocatoria � il pagamento di debiti liquidi ed esigibili, a prescindere dalla natura dell'obbligazione che a mezzo di essi viene estinta, ed essendo l'accisa, cos� come l'IVA, un'imposta indiretta, il relativo pagamento pu� legittimamente essere revocato, non rientrando tra le ipotesi eccezionali previste dall'ultimo comma dell'art. 67 L.F. o disciplinate da leggi speciali. N� pu� trovare applicazione estensiva l'art. 51 del DPR 602/1973 che riguarda esclusivamente le imposte riscuotibili a mezzo ruolo.
Tutte le notizie