Data: 15/06/2016 20:20:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - D'ora in poi, vita dura per i "furbetti" delle assicurazioni, per le frodi sui falsi incidenti e testimoni fasulli: arriva il grande fratello dell'Ivass, una superanagrafe integrata a fini, ovviamente, antifrode. È stato pubblicato infatti sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno scorso, per entrare in vigore il giorno dopo, il regolamento adottato dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che disciplina la banca dati sinistri, la banca dati anagrafe testimoni e quella dei danneggiati, di cui all'articolo 135 del d.lgs. n. 209/2005 sul codice delle assicurazioni private (qui sotto allegato).

L'"archivio informatico integrato", denominato anche "archivio integrato antifrode" o "Aia", è lo strumento informatico attraverso il quale l'Ivass analizzerà, elaborerà e valuterà tutte le informazioni in suo possesso, allo scopo di individuare gli eventuali casi di frode sospetta e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva.

Ecco come funziona:

La banca dati

Le banche dati consentiranno di raccogliere i dati degli incidenti stradali riguardanti tutti i veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri e saranno incrociati al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di frodi assicurative.

Le banche dati sono organizzate, inoltre, in modo da consentire all'Ivass, di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica: alle imprese di assicurazione italiane autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada; alle imprese dell'Unione europea ed a quelle aderenti allo Spazio economico europeo abilitate all'esercizio nel territorio italiano dell'attività assicurativa rc auto.

Obbligo di comunicazione

Ad alimentare le banche dati dovranno essere le compagnie di assicurazioni che ricevono la richiesta di risarcimento del danneggiato o che comunque gestiscono la procedura di liquidazione, le quali hanno l'obbligo di comunicare i dati necessari (identificativi del sinistro, dei testimoni, dei danneggiati, dei veicoli coinvolti, dei contraenti, delle carrozzerie, ecc.) dal momento "del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro".

L'obbligo va adempiuto, da parte delle compagni stesse, in via telematica ed entro sette giorni dalla richiesta di risarcimento o della denuncia.

Una volta ricevuti dall'Ivass (previo superamento del vaglio di congruità) i dati saranno registrati nelle banche dati per 5 anni dalla data di definizione di ogni sinistro.

Limiti alla consultazione

Il regolamento prevede dei limiti all'esercizio del diritto di consultazione: le compagnie assicurative, la Consap, l'Uci e gli altri aventi diritto possono consultare le banche dati esclusivamente per le finalità ex art. 4, comma 1 del regolamento (ossia a scopi di prevenzione o contrasto di frodi); i soggetti terzi, invece, consultano le banche dati solo per le finalità previste dalla legge che li ammette alla consultazione.

Le modalità di accesso e la tipologia dei dati consultabili saranno stabilite tramite specifiche convenzioni con l'Ivass.


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