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Data: 15/06/2016 21:20:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - È stato trasmesso l'8 giugno scorso ai presidenti degli ordini degli avvocati e al presidente della cassa forense, il protocollo d'intesa elaborato dalla commissione interna del Consiglio nazionale forense con lo scopo di uniformare in tutta Italia, le liquidazioni degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili e degli insolvibili. Dati gli "ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali" previsti nel d.m. n. 55/2014, si rende utile, si legge nella circolare n. 3/C/2016 (qui sotto allegata), "individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione e per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'erario" evitando altresì che i valori minimi possano essere decurtati ulteriormente, "avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee". A queste fine, tutti i fori sono sollecitati ad adottare la tabella di liquidazione standardizzata prevista dal protocollo che contiene diverse ipotesi base correlate alle varie tipologie processuali, con fattori correttivi da applicare nei casi in cui ricorrano alcune fattispecie peculiari. Si va, per fare qualche esempio, da un minimo di 495 euro, per l'ipotesi base presso il giudice di pace (sentenze ex art. 129 c.p.p., 180 euro per la fase di studio e 315 per la fase decisoria), ad un massimo di 3.250 euro per l'ipotesi base F (fase di Cassazione competenza della Corte d'appello ex art. 83, co. 2, d.p.r. n. 115/2002), oltre ai diversi fattori correttivi (in caso di partecipazione a più udienze, giudizi con più imputati, più assistiti o più controparti processuali, ecc.). Per chi aderisce al protocollo, inoltre, formulando la richiesta di liquidazione sulla base dei valori predeterminati nella tabella (utilizzando il calcolo automatico del file excel messo a disposizione dei firmatari del protocollo), il difensore (sia dell'imputato che della parte civile) potrà depositare l'istanza di liquidazione anche in udienza, prima che l'autorità giudiziaria si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione. |
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