Data: 16/06/2016 11:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La legge Pinto permette ai cittadini che hanno dovuto sostenere un giudizio di irragionevole durata di ottenere un'equa riparazione da parte del Ministero della Giustizia.

E una volta che il cittadino ha ottenuto la sentenza favorevole, il Ministero condannato non può tirarsi indietro e deve pagare.

Come decretato dal Tar del Lazio con la sentenza numero 6597/2016 depositata l'8 giugno scorso, se non lo fa il rischio è quello del commissariamento.

La prima sezione del tribunale amministrativo, nella pronuncia in commento, ha più in particolare chiarito che il caso di specie deve essere deciso in analogia con quanto previsto dal codice di procedura civile e l'esecuzione forzata e la notifica del precetto devono essere precedute dalla notifica del titolo esecutivo rappresentato dal decreto decisorio in forma esecutiva.

Non diversamente da quanto avviene nel settore civile, infatti, il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far eseguire quanto stabilito da una sentenza.

Anche in materia di legittimazione passiva, il Tar del Lazio ha fugato ogni dubbio: si tratta senza possibilità di contestazioni del Ministero della Giustizia.

Dal punto di vista strettamente "matematico", inoltre, la sentenza in commento rileva per aver ricompreso nella somma da sborsare anche gli oneri di registrazione della sentenza passata in giudicato e tutto quanto relativo ai diversi atti accessori. Restano invece escluse le spese di precetto: non ricorrere all'ottemperanza al giudicato, infatti, è una scelta del creditore posta in essere liberamente e con assunzione di tutte le conseguenze che ne derivano.

Ora è il Commissario ad acta che deve trovare la strada per soddisfare il credito del cittadino.

Interessante è sottolineare, infine, che in applicazione di quanto previsto dalla recente Legge di Stabilità, il Tar ha infine affermato che il creditore anche nel caso di specie è tenuto a rilasciare una dichiarazione nel quale vanno attestati la mancata riscossione di somme in forza dello stesso titolo esecutivo, l'ammontare degli importi ancora da corrispondere, l'esercizio di azioni giudiziarie per il medesimo credito e la modalità prescelta per la riscossione.


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