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Data: 17/06/2016 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione (qui sotto allegato, corredato da relazione illustrativa e documenti correlati) della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Si tratta della c.d. "direttiva RED" che ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda la fabbricazione e messa in commercio delle apparecchiature radio. Nello specifico vengono stabiliti i requisiti essenziali che devono essere rispettati nella fabbricazione delle stesse apparecchiature e si fissano disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori), alla verifica di conformità degli apparecchi radio e alle sanzioni applicabili. La direttiva in questione ha individuato in modo puntuale gli attori sia per quanto attiene alla messa a disposizione sul mercato, e cioè gli operatori economici, che per quanto attiene alla messa in servizio e all'uso, cioè installatori e utilizzatori finali. La normativa trova applicazione relativamente a una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi apri-cancelli e per l'apertura delle porte di veicoli, modem WiFi e telefoni DECT. Infatti, all'art. 2 il decreto precisa che per apparecchiatura radio di intende "un prodotto elettrico o elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione". Le apparecchiature dovranno essere fabbricate in modo tale da garantire la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni e un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione. A titolo esemplificativo, le apparecchiature radio dovranno essere in grado di interagire con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati e con altre apparecchiature radio via rete; poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione; non danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi e che consentano l'accesso ai servizi d'emergenza. A tale scopo i fabbricanti di apparecchiature radio e di software che consentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radio dovranno fornire al Ministero e alla Commissione europea informazioni sulla conformità dei prodotti ai requisiti essenziali previsti Per le aziende, a partire dal 13 giugno 2017 sarà obbligatorio adeguarsi alla nuova direttiva, in quanto il periodo di transizione tra la precedente e la successiva normativa è esattamente di un anno. Potranno essere messe a disposizione sul mercato solo delle apparecchiature radio cconformi alle prescrizioni del decreto. All'atto dell'immissione delle loro apparecchiature radio sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali e predispongono apposita documentazione tecnica per procedere alla valutazione della conformità:se l'apparecchiatura passa il vaglio delle istituzioni predisposte, i fabbricanti potranno redigere una dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE. Per quanto riguarda gli importatori, costoro potranno immettere sul mercato solo apparecchiature radio conformi e, pertanto, prima dovranno assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Infine, anche ai distributori è richiesta diligenza nel verificare che il prodotto a rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni.
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