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Data: 01/02/2005 - Autore: Cristina Matricardi
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che anche una sola telefonata all'ex moglie, per ricucire il rapporto, puņ integrare il reato di molestia e ciņ in quanto la fattispecie di cui all'art. 660 c.p. non č un reato abituale e pertanto puņ integrarsi anche solo con un'azione di disturbo.
Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di un ex marito condannato alla pena prevista dall'art. 660 c.p. per avere fatto una sola telefonata alla moglie nell'intento di salvare il rapporto.
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