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Data: 16/06/2016 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Elevare una multa senza la contestazione immediata è ammesso dal nostro ordinamento solo a determinate condizioni, ovverosia se il tratto stradale in cui l'infrazione è commessa può essere qualificato come "strada urbana di scorrimento" ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice della strada. In caso contrario, tale possibilità è esclusa. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12231/2016, depositata il 14 giugno e qui sotto allegata, ha a tal proposito cassato una sentenza con la quale il giudice del merito aveva rigettato un'opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione per eccesso di velocità fondata proprio sul fatto che l'assenza di contestazione non fosse nel caso di specie possibile mancando qualsivoglia prova del fatto che la strada sulla quale era stata elevata la contravvenzione fosse a scorrimento veloce. Per la Cassazione la sentenza gravata ha eluso la questione oggetto di appello e non ha detto chiaramente se il tratto stradale contestato fosse o meno una strada urbana a scorrimento e se quindi fosse legittima la mancata contestazione immediata. Del resto, ricordano i giudici, l'individuazione prefettizia delle strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo, pur discrezionale, non può mai prescindere dalla valutazione del tratto stradale. Va quindi accolto il ricorso con il quale un automobilista aveva denunciato la mancanza di un requisito indispensabile ex lege per legittimare il rilevamento della velocità: il Tribunale in funzione di giudice dell'appello, infatti, non ha "compiutamente e congruamente motivato in punto alla cennata doglianza" e deve ora procedere a un nuovo esame della questione. |
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