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Data: 17/06/2016 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'imposta sul valore aggiunto, meglio nota come IVA, rappresenta una delle entrate tributarie di primaria importanza. Essa, infatti, è un'imposta indiretta che grava sui consumi interessando tutte le fasi che connotano la cessione di beni o la prestazione di servizi. Valore aggiuntoIl nome di tale imposta deriva dal fatto che essa colpisce l'incremento di valore che un bene o un servizio subiscono nel passare dall'uno all'altro operatore economico, incremento denominato, appunto, "valore aggiunto". L'IVA, più in particolare, si applica sì su ogni cessione ma ogni fornitore ha obbligo di rivalsa, ovverosia la addebita al cliente e la versa in un ammontare pari alla differenza tra la somma a debito sulle vendite e quella a credito sugli acquisti. In sostanza, ogni soggetto che interviene nei vari passaggi che caratterizzano un bene o un servizio paga l'imposta al fornitore e la recupera dal cliente. La rilevanza fiscale dell'IVA, quindi, si ha quando il bene o il servizio giungono al consumatore finale, unico soggetto che non può detrarla secondo il predetto sistema. Oggetto della prestazioneCome già accennato, uno dei presupposti fondamentali affinché l'IVA si applichi è che alla sua base ci sia una cessione di beni o una prestazione di servizi. Si pensi, ad esempio, a una vendita o a una consulenza professionale. Presupposto soggettivoMa i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si fermano qui. Affinché essa si applichi, infatti, è necessario che il soggetto che compie le operazioni cui applicare l'IVA sia un soggetto nell'esercizio di impresa, arti o professioni. TerritorioUltimo presupposto previsto per l'applicazione dell'IVA è che l'operazione abbia luogo in Italia. Aliquota IVA ordinariaIn forza di quanto previsto dall'Unione Europea, l'Iva negli Stati membri deve avere un valore compreso tra il 15 per cento e il 25 per cento. Restando all'interno di tale scaglione, l'Italia oggi applica un'aliquota ordinaria del 22 per cento, che è quella di carattere generale, da tenere in considerazione ove manchino previsioni di segno diverso. Infatti, le aliquote in vigore nel nostro paese sono quattro: accanto a quella ordinaria, si applicano un'aliquota super ridotta, un'aliquota ridotta speciale e un'aliquota ridotta. Aliquota IVA super ridottaL'aliquota super ridotta dell'imposta sul valore aggiunto ammonta al 4 per cento e si applica, tendenzialmente, alle vendite di generi di prima necessità. Sono ad esempio assoggettati a tale aliquota gli agrumi, il basilico fresco destinato all'alimentazione, il burro, la carta per libri e giornali, i crackers, le fette biscottate, gli alimenti e le bevande somministrati in mense aziendali, interaziendali e scolastiche e per indigenti, gli apparecchi ortopedici. Ma non solo: si applica l'IVA al 4 per cento anche su altri beni, come ad esempio gli e-book e le edizioni musicali. Aliquota IVA ridotta specialeL'aliquota ridotta speciale è di recente introduzione nel nostro ordinamento. Essa, infatti, opera per i beni e i servizi resi da Cooperative Sociali in forza di contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2016. Il suo ammontare è del 5 per cento. Aliquota IVA ridottaL'aliquota ridotta, infine, è di ammontare pari al 10 per cento e si applica ai servizi turistici, ad alcune operazioni di recupero edilizio e a buona parte dei prodotti alimentari. Con riferimento particolare a questi ultimi si pensi, ad esempio, ai biscotti, alle caramelle, ai lieviti o alle marmellate. Operazioni esentiAlcune operazioni sono considerate dal nostro ordinamento esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Il loro elenco tassativo è contenuto nell'articolo 10 del d.p.r. n. 633/1972. Si tratta, sostanzialmente, di operazioni relative a bisogni essenziali o ad altre operazioni comunque inidonee a manifestare una capacità contributiva. Ci si riferisce, ad esempio, a determinate prestazioni sanitarie, ai servizi di pompe funebri o al trasporto pubblico urbano di persone. Occorre in ogni caso precisare che le operazioni esenti rientrano comunque nel campo di operatività dell'IVA e vanno quindi fatturate, registrate e dichiarate. L'imposta, però, è indetraibile. Operazioni non imponibiliAlle operazioni esenti si affiancano quelle non imponibili, elencate dal d.p.r. n. 633/1972 agli articoli 8, 8-bis e 9. Si tratta, sostanzialmente, delle operazioni che difettano del requisito della territorialità: si pensi ad esempio ad un operazione effettuata al di fuori del territorio dello Stato. Anche esse, così come le operazioni esenti, sono assoggettate a fatturazione e a tutti gli altri adempimenti formali richiesti per l'IVA. Operazioni escluseLe operazioni escluse, infine, sono quelle che difettano del presupposto oggettivo dell'IVA e/o del suo presupposto soggettivo: si pensi al caso in cui la cessione di un bene sia posta in essere da un privato. Al contrario delle operazioni non imponibili e di quelle esenti, le operazioni escluse non sono soggette agli adempimenti formali previsti in genere dalla disciplina sull'imposta sul valore aggiunto. Alle operazioni escluse fa riferimento l'articolo 15 del d.p.r. n. 633/1972.
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