Data: 17/06/2016 12:20:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Per il fermo amministrativo illegittimo Equitalia non è tenuta a risarcire il cittadino per lo stress subito. Inoltre, per l'abuso del processo, occorre dimostrare la mala fede o la colpa grave dell'agente della riscossione. Ad affermarlo è la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 12413/2016, depositata ieri (qui sotto allegata) accogliendo in parte il ricorso presentato dall'esattore.

A nulla valgono le doglianze del debitore (accolte nei primi due gradi di giudizio) circa l'illegittimità del fermo amministrativo (annullato poi in autotutela) e i danni non patrimoniali subiti per l'adozione immotivata del provvedimento.

Per gli Ermellini, la domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l'illegittima iscrizione del fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del d.p.r. n. 602/1973, può essere avanzata ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c. e presuppone "perciò l'istanza di parte, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento e della mancanza della normale prudenza in capo all'agente della riscossione". Non sono comunque risarcibili "i danni consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari".

Ma non è tutto. Va ribadito, hanno aggiunto dal Palazzaccio, che "la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave e, pur potendo essere pronunciata d'ufficio anche dal giudice d'appello, va da questi riferita alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nel secondo grado di giudizio".


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