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Data: 19/06/2016 15:20:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La sindrome depressiva che ha colpito l'avvocato non rappresenta un legittimo impedimento idoneo a giustificare la mancata presentazione dell'appello nei termini, poiché la situazione non è tale da impedire per tutta la durata della malattia qualsiasi attività, ad esempio avvisare l'assistito o l'ordine professionale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 24852/2016 (qui sotto allegata) che ha confermato l'ordinanza della Corte di Appello che aveva rigettato la richiesta di restituzione in termini formulata dal difensore dell'imputata, che adduceva la mancata presentazione dell'appello a causa del suo stato di malattia. Nonostante il regolare certificato medico, la Corte territoriale aveva ritenuto non provato che l'impedimento si fosse protratto in modo assoluto per l'intero periodo certificato e precisava che al dedotto impedimento poteva ovviarsi con la comunicazione dell'impedimento al cliente o all'ordine professionale. Inutile per il legale eccepire che il certificato sia stato redatto da un sanitario specialista in psichiatria e primario di psichiatria infantile, che ha attestato l'impedimento assoluto al lavoro, e che la malattia certificata fosse una sindrome depressiva, totalmente inabilitante, fluttuante e trattata con potenti antidepressivi, che imponevano l'allontanamento forzato e prolungato dal lavoro Infatti, gli Ermellini ribadiscono il costante orientamento della Corte in tema di restituzione in termini per proporre impugnazione, quando viene invocato lo stato di malattia come causa di forza maggiore, per cui si richiede che lo stesso sia di tale gravità da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad incidere sulla capacità di intendere e di volere dell'interessato, al punto da impedirgli anche la spedizione a mezzo posta o la presentazione tramite un procuratore speciale dell'atto di impugnazione. Nel caso di specie la Corte d'Appello, attenendosi a detti principi, ha escluso che la malattia diagnosticata (sindrome depressiva su base reattiva) fosse assoluta e di tale gravità da impedire non solo la redazione dell'atto, ma anche il ricorso a rimedi alternativi o sostituivi, ricercati dallo stesso difensore, non risultando che la malattia fosse invalidante al punto da impedire al difensore di allontanarsi dal proprio domicilio, di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione o di informare l'imputato. Considerato, peraltro, che ogni imputato conserva il potere di proporre impugnazione autonoma e il dovere di controllare il rispetto del mandato conferito, l'uso dell'ordinaria diligenza sia da parte del difensore che dell'imputata avrebbe potuto evitare il vano spirare del termine. Pertanto il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Raccolta di articoli e sentenze in materia di legittimo impedimento:
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