Data: 18/06/2016 19:26:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - I libri digitali equivalgono a quelli cartacei, per cui possono essere prestati e noleggiati. A stabilirlo è l'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, Maciej Szpunar, nelle conclusioni depositate in questi giorni (C-174/15 qui sotto allegate), secondo il quale il prestito dei libri digitali è un equivalente moderno del prestito dei libri cartacei. Per cui anche agli e-book, può applicarsi la normativa comunitaria in tema di noleggio di proprietà intellettuale (la direttiva 2006/115/CE), la quale va intesa in modo "evolutivo" e "dinamico".

La decisione è stata presa in ordine al ricorso dell'associazione delle biblioteche olandesi (la Vob), contro una fondazione, che si occupa della riscossione dei compensi dovuti agli autori, per chiedere l'applicazione delle norme Ue anche agli e-book.

La decisione rinviata dal tribunale dell'Aja alla corte lussemburghese va a favore dell'associazione.

È vero, infatti, precisa l'avvocato generale nelle conclusioni, che la direttiva non si occupa di libri digitali, ma solo perché all'epoca della sua adozione non erano ancora diffusi. Escluderne l'applicazione anche agli e-book perciò sarebbe in contrasto con il fine dell'atto europeo stesso e impedirebbe di costruire un quadro normativo favorevole alla modernizzazione del funzionamento delle biblioteche. Pertanto, "l'eccezione per il prestito pubblico va estesa anche ai libri digitali".

Le conclusioni dell'avvocato generale Ue, che si ricorda non sono vincolanti (ma raramente contraddette), potranno aprire la strada ad un taglio dell'aliquota Iva per gli e-book. In Europa infatti non c'è un'aliquota unica per i libri digitali che in genere è più alta rispetto a quelli tradizionali cartacei.

Già la commissione europea, peraltro, è intervenuta in tal senso, promettendo che a breve sarà attuata un'armonizzazione delle regole, che si muoveranno verso un abbassamento (e livellamento) dell'imposta verso il basso.


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