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Data: 20/06/2016 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli � La procedura di esdebitazione � stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge numero 3 del 2012, successivamente modificata dal decreto legge numero 179 dello stesso anno. Essa tende a trovare una soluzione per le situazioni di sovraindebitamento che coinvolgono i soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali. Si tratta, in sostanza, degli imprenditori agricoli, dei liberi professionisti, dei consumatori per le obbligazioni contratte fuori dall'eventuale attivit� di impresa, dei piccoli imprenditori commerciali e dei fideiussori che hanno garantito i debiti di un imprenditore fallito. Requisiti di accessoDa quanto detto emerge, pertanto, che la procedura di esdebitazione � attivabile solo se chi la richiede non sia assoggettato alle procedure di cui alla legge fallimentare e si trovi in una condizione di sovraindebitamento non riuscendo pi� a far fronte ai debiti contratti. RimediLa procedura di esdebitazione prevede tre diversi rimedi: l'accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione del patrimonio del debitore e il piano del consumatore. Ai primi due possono accedere tutti i soggetti destinatari della legge, al terzo solo il consumatore. Accordo di ristrutturazione dei debitiL'accordo di ristrutturazione dei debiti, innanzitutto, d� la possibilit� a tutti i soggetti destinatari della legge numero 3/2012 (non assoggettabili a fallimento) di rivolgersi al Tribunale, proponendo un accordo con il quale tentare di far fronte alla propria condizione di sovraindebitamento. � quindi il giudice che, una volta valutata la richiesta, decide se approvare o meno quanto con essa proposto. Per poter avere il via e divenire operativo, tuttavia, l'accordo di ristrutturazione dei debiti necessita anche dell'assenso di un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti. Liquidazione del patrimonioMolto pi� svantaggioso, e pertanto scarsamente utilizzato, � il secondo rimedio previsto per l'esdebitazione: la procedura di liquidazione del patrimonio. Con essa il debitore mette a disposizione, per la soddisfazione dei debiti, tutti i propri beni e tutti i propri crediti, liquidando di fatto il suo intero patrimonio. Restano escluse solo le risorse necessarie per mantenere la famiglia. Attivando tale procedura, i debiti che non possono essere ripagati si estinguono. Piano del consumatoreIl piano del consumatore, infine, � lo strumento riservato alle persone fisiche/consumatori, in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni contratte e il patrimonio liquidabile. Per potervi accedere il cittadino, oltre a non agire con riferimento all'esercizio di un'attivit� professionale o imprenditoriale, deve essere meritevole e non deve aver quindi contratto debiti in maniera del tutto sproporzionata rispetto alle potenzialit� del suo patrimonio. In presenza dei richiesti presupposti, ogni consumatore per il tramite di un avvocato pu� oggi presentare al tribunale un piano per soddisfare i propri debiti. Sar� poi l'organismo di composizione della crisi nominato che, verificata l'esattezza dei dati contenuti nel piano, si esprimer� sulla sua applicabilit�. I creditori non danno un parere vincolante, ma possono essere ascoltati e possono presentare delle contestazioni. Il vantaggio � che, se il piano del consumatore viene approvato, il cittadino ha la possibilit� di sollevarsi dai propri debiti anche non soddisfacendoli per intero ma riducendone l'ammontare complessivo. Occorre tuttavia precisare che se il debitore non rispetta il piano approvato, scatter� automaticamente la procedura di liquidazione del patrimonio. Vedi anche l'esdebitazione nel fallimento |
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