Data: 29/12/2018 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il danno da perdita di chance ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento, grazie soprattutto all'opera della giurisprudenza, sviluppandosi in maniera consistente con particolare riferimento a determinati settori, tra i quali rientra senza dubbio quello della responsabilità professionale dei sanitari.


Cos'è il danno da perdita di chance

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Tale voce di danno, sostanzialmente, è connessa alla perdita della possibilità di conseguire un determinato bene, fondata su una ragionevole e legittimità aspettativa e non su una semplice aspettativa di fatto.

Con particolare riferimento alla responsabilità medica, rappresenta un esempio evidente di danno da perdita di chance quello che deriva da un comportamento del sanitario idoneo a incidere sulla durata della vita del paziente o sulla sua qualità: si pensi al caso in cui, per errore di diagnosi, non venga individuato un processo morboso terminale e non si provveda così, tempestivamente, a sottoporre il paziente interessato a un intervento chirurgico che avrebbe potuto permettergli non per forza di salvarsi ma anche solo di affrontare l'ultimo periodo della sua vita in maniera decorosa e dignitosa o, addirittura, di vivere più a lungo.

Vedi anche la guida Il risarcimento del danno da perdita di chance

Perdita di chance nella responsabilità medica

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Un'importante conferma di tale assunto si trova, tra le varie pronunce, nella sentenza della Corte di cassazione numero 16993 del 20 agosto 2015, che ha eliminato ogni dubbio circa il fatto che l'omessa diagnosi assume rilevanza a fini risarcitori anche nel caso in cui dall'intervento chirurgico non sarebbe comunque derivata la permanenza in vita al paziente.

Un simile errore, del resto, cagiona una perdita di chance in quanto inibisce sia la possibilità di un ulteriore lasso di tempo in cui vivere, anche minimo, sia una migliore qualità della vita nel periodo antecedente il decesso del paziente.

In ogni caso, come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 21254/2012, la chance non può essere considerata una mera aspettativa di fatto, ma va vista come un'entità patrimoniale a se stante. Principi successivamente espressi e consolidati dalla Cassazione più recente (cfr. Cass. n. 5641/2018) che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia di chance (partendo dalla storica sentenza n. 6506/1985) e giungendo a delineare i concetti di chance patrimoniale e chance non pretensiva.

La liquidazione del danno da perdita di chance

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Di conseguenza la relativa domanda di risarcimento deve essere espressamente formulata e, ad esempio laddove la chance persa sia quella della sopravvivenza, non può essere ricompresa nella richiesta generica di risarcimento di tutti i danni che siano derivati dalla morte.

Se ammesso, il danno da perdita di chance va determinato equitativamente dal giudice tenendo conto delle effettive possibilità di sopravvivenza o di miglioramento della qualità della vita del paziente che sarebbero potute conseguire a un comportamento non viziato da un errore medico.

Articoli sul danno da perdita di chance

» La perdita di chance non consiste in una mera aspettativa, ma in circostanze di fatto debitamente provate che hanno causato la perdita di utilitas economica - Antonino Miceli - 30/10/15
» Il danno da perdita di chance lavorative - Valeria Zeppilli - 04/10/15
» CHANCE di GUARIGIONE e di SOPRAVVIVENZA - La CAUSALITA' CIVILE nelle parole di Marco BONA - Law In Action - di P. Storani - 08/12/14
» Quesiti al CTU in causa di responsabilità medica - Chances di SOPRAVVIVENZA e QUALITA' DELLA VITA - Law In Action - di P. Storani - 27/10/14
» Cassazione sez. III n.11522/2014: Mancata diagnosi tumorale e danno da perdita di chance. - A.V. - 05/06/14
» Cassazione: non è autonomamente risarcibile il danno esistenziale per perdita di chance conglobato nell'omnicomprensivo danno biologico - L.S. - 06/03/14
» Risarcimento da 'perdita di chance lavorativa' per mancato avanzamento di carriera (Cass. n. 8443 del 5 aprile 2013). - Gilda Summaria - 09/08/13

La giurisprudenza sul danno da perdita di chance

Ecco una serie di massime della Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance:

- Cassazione civile sez. VI, 14/11/2017, n. 26850

L'invalidità grave (nella specie, del 25%), tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.

- Cassazione civile sez. III, 20/08/2015, n. 16993

L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale assume rilievo causale non solo in relazione alla chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, ma anche per la perdita da parte del paziente della chance di conservare, durante quel decorso, una "migliore qualità della vita", intesa quale possibilità di programmare il proprio essere persona, e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle proprie attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell'esito.

- Cassazione civile Sezione un. sentenza del 22/07/2015 n. 15350

Gli eredi possono chiedere solo il riconoscimento, pro quota, dei diritti entrati nel patrimonio del de cuius, e quindi, nel caso di morte che si verifica immediatamente o a breve distanza di tempo dalla lesione, possono ottenere solo il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute della vittima, ma non quello per la lesione del diverso bene giuridico della vita, che, per il definitivo contestuale venir meno del soggetto, non entra nel suo patrimonio e può ricevere tutela solo in sede penale.
Se, infatti, è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone necessariamente l'esistenza di un soggetto di diritto.

- Cassazione civile Sezione III sentenza del 27/03/2014 n. 7195

In tema di responsabilità medica, dà luogo a danno risarcibile l'errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l'esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della "chance" di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto.

- Cassazione civile Sezione III sentenza del 28/07/2011 n. 16543

Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona - bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile - o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l'intervento "absque pactis" sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale deficit di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.

- Cassazione civile Sezione III sentenza del 21/07/2011 n. 15991

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale, possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227 comma 1 c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario.

- Cassazione civile Sezione III sentenza del 14/06/2011 n. 12961

In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la "chance" di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la "chance" di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti. Ciò comporta che, quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell'esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all'esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla.

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