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Data: 21/06/2016 11:03:00 - Autore: Antonino Miceli Dott. Antonino Miceli - Il Consiglio di Stato intervenendo su un tema delicato, quello dei ricoveri per cure mediche in strutture sanitarie estere, si pronuncia in via favorevole sullo schema di decreto emanato dal Ministero della Salute che modifica il precedente n. 383/00 in tema di flusso di dati contenute nella S.D.O. e nella cartella clinica. La S.D.O., il cui acronimo significa "scheda di dimissioni ospedaliere" è stata istituita con decreto del Ministero della sanità del 28 dicembre 1991 ed integra la cartella clinica insieme al registro operatorio, ossia il verbale di ogni intervento chirurgico. Essa raccoglie sistematicamente con economicità e qualità controllabile, tutte le informazioni anagrafiche e cliniche rilevanti che riguardano un singolo ricovero ospedaliero di un paziente al fine di poter procedere più celermente al rimborso delle spese affrontate all'estero dallo stesso. L'intervento normativo sulla SDO trova base normativa nel disposto dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 38, recante "Attuazione della Direttiva 2011/24/UE" nonché della "Direttiva 2012/52/UE sul riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro". In base a quanto precisato per la piena attuazione al principio di mutua assistenza e cooperazione tra Stati in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, il Ministero per la Salute promuove un sistema di monitoraggio delle attività e delle reti assistenziali che permetta la rilevazione degli standard di qualità e di sicurezza della rete ospedaliera e dei volumi e degli esiti delle cure erogate dai prestatori di assistenza sanitaria. Premesso che c'è la competenza statale all'adozione del regolamento sulla S.D.O. perché costituisce materia su cui lo Stato ha legislazione esclusiva a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost. il Consiglio di Stato rileva alcune criticità in esso connesse così sintetizzabili. I decreti del Ministero della salute che individuano le informazioni presenti nei flussi dati del NSIS non contemplano la "data di nascita" completa dell'assistito, ma il solo anno o il mese e l'anno, né il "comune di nascita", trattandosi di informazioni che, ove incrociate, renderebbero agevolmente identificabile l'interessato. L'omissione di queste informazioni sulla data di nascita limiterebbe fortemente la possibilità di interconnettere il flusso SDO con altre rilevazioni statistiche che costituiscono il Sistema statistico nazionale (SISTAN), i cui programmi triennali (PSN) avrebbero già superato il vaglio dello stesso Garante. Il Consiglio di Stato suggerisce di modulare l'indicazione del dato relativo alla nascita, secondo tre distinte fasce di età dei dimessi, indicando la data completa per i pazienti di età inferiore all'anno, il solo mese e l'anno per i pazienti di età superiore all'anno, ma inferiore a un'anzianità che dovrebbe individuare il Ministero, e infine il solo anno per i pazienti di età superiore a quella della precedente fascia. Inoltre l'indicazione del comune di nascita è indispensabile, apparendo intuibile come il dato serva nel caso occorra conoscere la distribuzione territoriale di alcune patologie anche medio gravi. Il Supremo Consesso visto che si versa in tema di trattamento di dati sensibili suggerisce di considerare - in sede di redazione definitiva del provvedimento in esame e, segnatamente, del disciplinare tecnico - le modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), nella versione di quest'ultimo che risulterà a seguito dell'entrata in vigore del futuro decreto legislativo attuativo dell'articolo 1 della legge n. 124 del 7 agosto 2015. Pertanto, il C.D.S. si pronuncia in via favorevole sul decreto che il Ministero ha predisposto per modificare il D.M. 380/00. Dott. Antonino Miceli –laureato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore – praticante abilitato tel. 348 7030304 |
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