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Data: 22/06/2016 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Sono diverse le conseguenze sanzionatorie previste per chi circola con patente sospesa, se il provvedimento è scattato come misura di carattere cautelare oppure come sanzione accessoria. Sul tema è intervenuta una Circolare del Ministero dell'Interno (qui sotto allegata), Dipartimento Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto proprio la Circolazione con patente di guida sospesa, che ha precisato i rapporti intercorrenti tra art. 128, comma 2, e art. 218, comma 6, del Codice della Strada. L'incertezza riguarda il regime sanzionatorio da applicare al conducente che circoli durante il periodo di sospensione della patente, a seguito della disciplina introdotta con la modifica all'art. 128 CdS. Il nuovo comma 2 della norma summenzionata, infatti, ha introdotto specifiche sanzioni per l'ipotesi di circolazione con patente sospesa a seguito della mancata sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità tecnica: in questo caso la sospensione della patente ha natura cautelare differenziandosi da quella avente natura di sanzione accessoria, con funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti che, per la loro particolare gravità, impongono l'interdizione alla guida. In sostanza, la patente è sospesa non in conseguenza della commissione di un illecito, ma per la presenza di situazioni di fatto che indicano o lasciano presumere che siano venuti meno i necessari requisiti di abilitazione alla guida. Tale sospensione consegue automaticamente alla mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti e cessa automaticamente al superamento di questi con esito favorevole, a differenza della sospensione avente natura accessoria, la cui durata è predeterminata dall'autorità amministrativa in funzione della gravità del comportamento posto in essere. Inoltre, precisa la circolare, vi sono ipotesi in cui vengono emessi due distinti provvedimenti di sospensione come avviene nel caso degli artt. 186 e 187 CdS che prevedono un primo provvedimento, sanzionatorio, di durata determinata e diversa in relazione al tasso alcolemico accertato e un secondo provvedimento, cautelare, che permane finché il titolare della patente non si sottopone alla prescritta visita medica. il provvedimento di sospensione avente natura cautelare segue due diverse tempistiche a seconda che venga adottato immediatamente e contestualmente all'invito di sottoporsi a visita medica o che venga adottato solo a seguito della mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti. In tale ultima ipotesi, pertanto, al fine di evitare la sovrapposizione dei due provvedimenti, sarebbe opportuno che il prefetto adotti un provvedimento di sospensione (sanzione accessoria) nel quale disponga la permanenza dell'efficacia della stessa (con finalità cautelari) nel caso in cui sia anche decorso inutilmente il termine indicato nell'invito a sottoporsi a visita medica Tanto premesso, precisa la circolare, incorrerà dunque nella sanzione prevista dall'art. 128 CdS colui che circola con patente sospesa per mancata sottoposizione alla visita medica e agli esami di idoneità tecnica o alla revisione richiesta dalla motorizzazione previsti dall'art. 186 (commi 7 e 8) e 187 (comma 8) del Codice della Strada. Diversamente, seguiranno il più rigido regime sanzionatorio di cui all'art, 218, comma 6, i trasgressori alla sospensione dela patente avente natura di sanzione accessoria, ad esempio se il titolo è sospeso a tempo determinato per guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. A questo regime sanzionatorio si aggiungono due eccezioni: quando, stante la particolare alterazione causata dall'alcol o dalla droga, sia adottato un provvedimento di sospensione dal prefetto, fino all'esito dell'esame di revisione della licenza. Nonostante in queste due ipotesi si tratti di sospensione avente natura cautelare e finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti fisici e psichici, si ritiene coerente applicare il regime sanzionatorio ex art. 218, comma 6. |
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