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Data: 15/07/2020 11:00:00 - Autore: Laura Bazzan
Forma del contratto di comodato[Torna su] Sebbene il comodato possa essere stipulato anche verbalmente, la forma scritta risulta consigliabile per attribuire data certa al contratto, risolvere correttamente eventuali conflitti tra più aventi causa, per dimostrare il titolo in forza del quale l'avente causa si trova nella disponibilità materiale del bene. Modello di contratto di comodato[Torna su]
Per stipulare un contratto di comodato valido e sicuro è possibile utilizzare il seguente fac simile. Tra Sig. __________, nato a ________ il ______________ e residente in _______, via ____________ n. __, C.F.___________________________, di seguito comodante; e Sig. __________, nato a ________ il ______________ e residente in _______, via ____________ n. __, C.F.___________________________, di seguito comodatario; si conviene e stipula quanto segue: 1) Oggetto. Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il solo uso abitativo e con esclusione di ogni altro, il bene immobile sito _______, via ____________ n. __, composto da ____ vani, censito al N.C.E.U. del Comune di __________, foglio ____, particella _____, cat. ____, classe ___, rendita ______, di proprietà del comodante. 2) Divieti e obblighi. Il comodatario si impegna a conservare e custodire l'immobile con la dovuta diligenza, provvedendo alla ordinaria manutenzione, e si impegna a non modificare né trasformare l'immobile, restituendolo al termine del presente contratto nello stato di fatto e di diritto in cui lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deterioramento d'uso. È fatto divieto al comodatario di concedere a terzi, anche in via precaria e/o temporanea, il godimento dell'immobile senza preventivo consenso scritto del comodante, pena la risoluzione ipso iure del presente contratto. 3) Durata. Il presente contratto è stipulato a tempo determinato con decorrenza dal _______ e termine al _______ e si prorogherà per il medesimo periodo qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata A/R almeno _____ giorni prima della scadenza. Il comodatario si impegna a restituire l'immobile al comodante al termine del contratto, ovvero alla cessazione delle necessità per le quali è stato concesso il comodato, ovvero a richiesta del comodante per sopravvenute esigenze di quest'ultimo. 4) Spese. Le spese del presente contratto e ogni spesa accessoria sono a carico del comodatario. Le spese ordinarie connesse all'utilizzo del bene restano a carico del comodatario. Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie per la conservazione, se ritenute necessarie ed urgenti. 5) Rinvio. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti dichiarano applicabili le norme in materia di comodato di cui agli artt. 1803-1812 c.c.
Il comodante Il comodatario Come si registra il contratto di comodato[Torna su]
Va in ogni caso segnalato che il contratto di comodato di bene immobile redatto per iscritto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data della sua sottoscrizione, ex art. 5 d.p.r. 131/1986. A tal fine, è necessario disporre di triplice originale dell'atto, cui apporre, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il contrassegno di 16 euro ogni 4 facciate scritte, da consegnarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate unitamente al Modello 69 e al Modello F23 quietanzato. L'imposta di registro da corrispondersi a mezzo F23 è pari a 200 euro (codice tributo 109T). All'atto della registrazione, l'ufficio trattiene per sé una copia dell'atto e restituisce copia timbrata e firmata a comodante e comodatario. I contratti di comodato conclusi oralmente, invece, sono soggetti a registrazione solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione, come previsto dal richiamo all'art. 22 d.p.r. 131/1986 operato dall'art. 3 c. 2 del medesimo d.p.r. La registrazione è altresì possibile per i comodati gratuiti verbali di beni immobili al fine di poter beneficiare, ad esempio, delle agevolazioni IMU previste da qualche anno dal nostro ordinamento e che, attualmente, si sostanziano in una riduzione del 50% della base imponibile. È appena il caso di precisare che l'ordinamento non prevede la possibilità di trascrivere il contratto di comodato, quand'anche avente ad oggetto un bene immobile e redatto in forma scritta, stante il regime di tipicità che regola le forme di pubblicità di cui agli artt. 2643 e 2645 c.c. Vai alla guida Il comodato d'uso |
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