Data: 23/06/2016 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Stop all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni anche se non hanno raggiunto l'autosufficienza economica, laddove il mancato raggiungimento di questa sia dipeso da un atteggiamento di inerzia o ingiustificato rifiuto di occasioni di lavoro.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 12952/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un padre a cui il giudice da quo aveva negato la richiesta di revoca del contributo economico versato a favore dei due figli maggiorenni, in quanto non era stata ritenuta provata la loro raggiunta indipendenza economica.
L'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne, precisa il ricorrente, persisterebbe finché il genitore interessato dimostri che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica (da intendersi quale reperimento di uno stabile lavoro che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso), ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente e, ciò nondimeno, pur potendo, non si sia attivato almeno per la ricerca seria e concreta di un lavoro adeguato alle sue aspirazioni e al percorso formativo di studi svolto.
Il padre evidenzia che la figlia maggiore, di 33 anni, dopo aver conseguito la laurea in medicina e l'abilitazione alla professione di odontoiatra, aveva successivamente frequentato una serie di corsi di perfezionamento conseguendo varie referenze professionali e maturando esperienze lavorative presso studi odontoiatrici; costei sarebbe dovuta essere considerata, quindi, in grado di reperire un lavoro qualificato confacente al titolo di studio e alle specializzazioni conseguite o intraprese.
Diversa la situazione del figlio trentenne, non economicamente indipendente per inerzia: costui, dopo aver cambiato diversi indirizzi di studi universitari, non aveva nel corso degli anni conseguito alcun titolo.
Gli Ermellini condividono le doglianze attoree precisando che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., pplicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente).
Tuttavia, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica, l'obbligo di mantenimento può cessare.
Il genitore sarà tenuto a provare che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non
può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.
Pertanto, concludono i giudici, "la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto".

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