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Data: 24/06/2016 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non è responsabile la ditta concessionaria della raccolta dei rifiuti sul territorio se l'incendio doloso al cassonetto provoca danni all'automobile vicina: infatti,la società non è tenuta a una vigilanza continua atta ad impedire imprevedibili atti vandalici. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 13005/2016 (qui sotto allegata). Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'Appello che, in riforma di quanto stabilito in primo grado, aveva respinto la domanda risarcitoria dell'uomo ed escluso la responsabilità della società responsabile della raccolta rifiuti per i danni prodotti da un incendio, partito da un cassonetto ed estesosi all'autovettura di sua proprietà, parcheggiata in prossimità di quest'ultimo. La Corte di Appello ha ritenuto sussistente il caso fortuito, costituito dalla "condotta dolosa di ignoti, che in ora notturna avevano dato fuoco al cassonetto" e, per gli Ermellini, si tratta di una decisione fondata, per cui i motivi di ricorso dell'uomo non meritano di essere accolti. Infatti, il giudice del gravame ha ritenuto che la condotta dolosa di ignoti, causando l'incendio al cassonetto in ora notturna, abbia provocato il danno lamentato e determinato l'interruzione del nesso causale. La decisione è conforme a diritto, essendo stata chiamata la società resistente ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. quale custode della cosa che ha prodotto il danno, in quanto concessionaria per la raccolta dei rifiuti e proprietaria del cassonetto. A tal proposito, va ribadito che il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo. La mancanza di responsabilità deriva dalla circostanza, accertata dal giudice di merito, che il fuoco è stato appiccato di nascosto e in ora notturna: soltanto una vigilanza ininterrotta avrebbe evitato l'evento, in sé non usuale né connaturato all'utilizzo del cassonetto. Pertanto, corretta è la riconduzione del fatto del terzo, così accertato, alla nozione giuridica del caso fortuito, quale fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto dotato di efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell'evento e non evitabile, tenuto conto delle modalità che in concreto caratterizzano l'attività del custode (nella specie, di raccolta dei rifiuti). Non può esigersi da chi, allo scopo, utilizza il cassonetto, una vigilanza ininterrotta, al punto da evitarne il danneggiamento repentino e non prevedibile, dovuto all'atto vandalico del terzo. Tanto più che, per come accertato dal giudice di merito, un intervento, anche tempestivo, non avrebbe comunque evitato il danno causato all'autovettura parcheggiata dal vicino cassonetto incendiato nottetempo.
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