Data: 01/07/2016 15:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Come anticipato nella guida "Le istanze di trasferimento del Militare" lo Stato Maggiore dell'Esercito ha profuso grandi sforzi per cercare di snellire il complesso sistema delle procedure per l'impiego del personale militare. Con un'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti (nel T.U. questo argomento è trattato prima del "trasferimento a domanda"), in questa sede occorre puntare l'attenzione sugli elementi del trasferimento d'autorità.

Che cos'è il trasferimento d'autorità


E' un ordine.
Il dato, che emerge anche da ripetute pronunce giurisprudenziali, non è altro che un provvedimento con il quale si dispone, nei confronti del Militare, un cambiamento di sede oppure, nell'ambito della stessa sede, di Comando / Ente / Reparto.
L'ordine riguarda la modalità di svolgimento del servizio ed è impartito discrezionalmente dall'Amministrazione; sul versante opposto del dovere del militare, si tratterà di dare esecuzione al movimento in un tempo stabilito salvo che non sopraggiungano provvedimenti amministrativi di sospensione, differimento o annullamento.

Come si conclude il procedimento


L'epilogo del procedimento in questione è il documento di trasferimento: questo atto è il provvedimento avverso il quale il personale destinatario può, al limite, invocare una tutela giurisdizionale.
Regola vuole che al destinatario dell'atto si debba notificare esclusivamente questo tipo di provvedimento conclusivo e non i documenti che comprovino le fasi intermedie dell'iter.

Chi decide


Lo Stato Maggiore presiede all'emanazione dell'ordine (competenza esclusiva): in generale è l'Autorità di Vertice della Forza Armata che ha la responsabilità di qualsiasi procedimento di impiego.
Pure a livello di pianificazioni decentrate / locali, predisposte in autonomia dai rispettivi Comandanti dei Vertici d'Area, sarà sempre necessaria la verifica di coerenza e congruenza del Dipartimento Impiego del Personale.

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