Data: 26/06/2016 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Se la cartella di pagamento viene consegnata da un'agenzia privata, la notifica � nulla? No, se l'agenzia si limita a svolgere le attivit� materiali connesse al recapito affidategli in virt� di un'autonoma determinazione di Poste Italiane. Per cui qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale e l'affidamento del plico sia stato dato a societ� privata convenzionata e individuata specificamente dalle Poste, la notifica � valida. Il d.lgs n. 261/1999, infatti, continua a riservare a Poste Italiane l'invio delle raccomandate riguardanti procedure amministrative e giudiziarie, ma � consentito instaurare un rapporto privato con un'agenzia di recapito a cui viene affidata la spedizione, in quanto permane comunque in capo al servizio postale la piena responsabilit� per l'espletamento del servizio.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 13073/2016, rigettando il ricorso di un contribuente, al quale il giudice a quo aveva respinto l'opposizione a cartelle di pagamento conseguenti a omesso pagamento di sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Tra le doglianze avanzate dal ricorrente, per lo pi� attinenti a presunti vizi formali della procedura di notificazione, si afferma anche "l'inesistenza giuridica degli atti opposti per violazione dell'art. 140 c.p.c.",  per essere stata effettuata la notificazione con raccomandata A/R consegnata da una societ� postale privata, ritenuta incompetente a certificare la notificazione in quanto sprovvista della qualifica ex lege, cos� che non si � validamente perfezionato il procedimento notificatorio.

In realt�, il giudice di pace, nel provvedimento impugnato, aveva escluso, tra l'altro, che si vertesse in ipotesi di inesistenza della notifica e aveva affermato che l'eventuale nullit� risultava sanata dalla proposta opposizione
Il Giudice osservava, inoltre, che non poteva essere esaminata la questione relativa alla inesistenza del diritto, quanto agli atti presupposti, non avendo il ricorrente ritenuto di convenire in giudizio l'ente impositore; veniva, inoltre, rilevata anche l'infondatezza dell'eccezione relativa alla eccepita omessa sottoscrizione, posto che le cartelle impugnate indicavano chiaramente il responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella
Infine, tutte le cartelle riportavano i termini e le modalit� da seguire per proporre ricorso e infine rilevava che anche l'ente di riscossione era stato indicato tra quelli che erano abilitati a tale attivit� secondo la normativa regionale. 

La decisione � confermata in sede di legittimit�, nonostante il ricorrente abbia altres� lamentato che l'agente della riscossione abbia affidato ad una societ� postale privata, nell'ultimo segmento del procedimento notificatorio adottato ex art. 140 c.p.c. (consistente nell'invio al destinatario irreperibile della raccomandata con avviso di ricevimento con funzione informativa), le operazioni di raccolta della raccomandata presso l'agente della riscossione, la compilazione della ricevuta di raccomandata e dell'avviso di ricevimento, la compilazione della busta di spedizione, la consegna del plico raccomandato all'Ufficio postale per il successivo inoltro al destinatario, il pagamento delle tasse postali e la raccolta degli avvisi di ricevimento sottoscritti dal destinatario da smistare all'agente della riscossione.
Tali attivit�, evidenzia la difesa, sarebbero da considerarsi "esclusive dell'Ufficiale giudiziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 L. 890/82", e dovevano essere curate da Poste Italiane. Di qui l'inesistenza della notifica.

Nel caso in questione, rilevano gli Ermellini, a quanto risulta, alla societ� privata sono state affidate le sole attivit� materiali connesse alla notifica, non risultando comunque che le attivit� svolte in tema di certificazione della consegna siano state svolte da societ� private non convenzionate con le Poste e da quest'ultima specificamente individuate. 

Trova applicazione il principio secondo cui "La notificazione a mezzo posta, � validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perch� in tal caso l'attivit� di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo a/ primo la piena responsabilit� per l'espletamento del servizio". 

Si tratta di una regola applicabile anche "In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada", in cui "la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell'ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attivit� intermedie di natura materiale, relative all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale".

Nonostante poi il ricorrente contesti "l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto impugnato per assenza nelle relate di notifica consegnate al contribuente della data di notifica", deducendo che "l'omissione della data di notifica nella relata di una cartella esattoriale assume fondamentalmente rilievo atteso che dalla notificazione decorre un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio di quei diritti", gli Ermellini confermano che "non si tratta di inesistenza e in ogni caso � intervenuta sanatoria al riguardo, avendo il ricorrente impugnato la cartella, espletando appieno le sue difese". 

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