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Data: 03/02/2005 - Autore: www.filodiritto.com Con la sentenza in oggetto il Tribunale CE si č pronunciato su un interessante caso nel quale si controverteva sulla eventuale confusione tra i marchi denominativi HOOLIGAN e OLLY GAN. Il Tribunale ha optato per la non confondibilitā dei marchi, sulla base di diversi assunti, tra i quali la diversa pronuncia e soprattutto il fatto che il marchio contestato posteriore (hooligan) fosse intrinsecamente basato sul concetto di houligan, conosciuto dai consumatori medi francesi e portoghesi, in particolare a causa del suo uso nel settore calcistico. Mentre i termini dei marchi precedenti non hanno a priori - secondo il Tribunale - alcun significato e fanno riferimento in primo luogo a un nome e a un cognome. (Tribunale di Primo Grado delle Comunitā Europee - Seconda Sezione, Sentenza 1 febbraio 2005: Marchio comunitario ? Procedimento di opposizione ? Domanda di marchio denominativo comunitario HOOLIGAN ? Marchi denominativi precedenti OLLY GAN ? Elementi di fatto o di diritto non presentati all'UAMI ? Ricevibilitā ? Rischio di confusione). |
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