|
Data: 12/07/2016 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - È punibile per il reato di molestie colui che arreca disturbo anche con l'invio di numerosi SMS sul telefono cellulare: tuttavia, in caso di offese reciproche, la causa di non punibilità prevista per il reato di ingiuria non si estende automaticamente alla fattispecie ex art. 660 c.p. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 26312/2016 (qui sotto allegata). Il ricorrente impugna la sentenza con cui è stato dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) e condannato alla pena di euro 200 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte. Secondo l'imputazione, l'uomo aveva arrecato molestia e disturbo al fratello inviando numerosi SMS sul telefono cellulare in uso allo stesso: tra i due erano insorte gravi questioni relative alla gestione del patrimonio familiare e una forte conflittualità. Nonostante il giudice avesse rilevato che gli SMS erano molti, ma non erano in grado di incutere timore nei confronti del destinatario, le offese venivano considerate reciproche: l'imputato veniva quindi assolto dalle imputazioni di minaccia e ingiurie per insussistenza del fatto. Tra i motivi di gravame, l'uomo deduce l'insussistenza del reato di molestie affermando che in primo luogo l'invio di SMS non può integrare il reato e in secondo luogo la condanna era contraddittoria con il riconoscimento della reciprocità delle offese. Quanto ai motivi concernenti il merito dell'imputazione, la Corte precisa che l'invio di SMS può integrare la condotta di cui all'art. 660 cod. pen., come più volte ribadito dalla giurisprudenza: si tratta, infatti, di molestia commessa col mezzo dei telefono e gli SMS non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia "de auditu" che "de visu", a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario. II ricorrente, inoltre, censura la motivazione come contraddittoria in quanto, pur riconoscendo la reciprocità delle ingiurie tra imputato e persona offesa, tanto da assolvere il primo dall'imputazione di ingiuria ex art. 594 cod. pen., applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 599 comma 1, cod. pen., ha ritenuto tuttavia sussistente la contravvenzione contestata. Per suffragare la sua difesa, il ricorrente invoca un precedente della Corte, secondo cui "non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione per petulanza o altro biasimevole motivo, alla quale è subordinata l'illiceità penale del fatto" (anche in quel caso, si era di fronte a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile. La prospettazione, tuttavia, non può essere accolta. In effetti, precisano gli Ermellini, se si ritenesse che, in caso di reciprocità delle ingiurie effettuate con il mezzo telefonico, venga sempre a mancare "la petulanza o altro biasimevole motivo" richiesto dalla norma incriminatrice delle molestie, si opererebbe di fatto un'estensione della causa di non punibilità in questione ad un'altra fattispecie incriminatrice, contro l'evidente volontà dei legislatore che, appunto, ha limitato la previsione eccezionale al reato di ingiuria (oggi peraltro depenalizzato). Soprattutto, l'estensione della causa di non punibilità al reato di molestie sembra non cogliere la natura della previsione normativa, ossia di un caso eccezionale di rinunzia alla potestà punitiva da parte dell'ordinamento in ragione della considerazione che, data la lieve entità del fatto, in seguito alla ritorsione la partita tra i contendenti può ritenersi chiusa e la pena non appare più giustificata. Non si tratta, quindi, di scriminante che presuppone la legittimità delle ingiurie reciproche e, non a caso, la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale dei giudice, sulla base di una considerazione del fatto che è insindacabile davanti ai giudici di legittimità. Tale natura comporta, quindi, che la condotta non punita rimanga illecita e l'autore delle ingiurie - anche se esse sono reciproche - può senza dubbio agire "per petulanza o per altro biasimevole motivo", rilevante ai sensi dell'art. 660 cod. pen. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
|
|