Data: 27/06/2016 22:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Sono molti coloro che utilizzano i contenuti reperiti dai social network con estrema leggerezza: immagini, anche non artistiche, vengono scaricate e utilizzate per varie finalit�. Ma nelle aule di giustizia, sta prendendo piede in maniera sempre pi� marcata una posizione decisa: i giudici evidenziano che la legge numero 633/1941 sul diritto d'autore va interpretata in maniera estensiva e idonea a coinvolgere anche i contenuti pubblicati sul web attraverso i vari Facebook, Instagram, Twitter e cos� via. 

Con la conseguenza che anche le immagini e le foto "semplici" pubblicate online, possono essere eventualmente utilizzate da terzi solo indicando il nome di chi ne va considerato l'effettivo proprietario, previa autorizzazione, e concedendo a costui i diritti patrimoniali e morali legati all'opera pubblicata. 

Postare delle immagini sulla propria pagina personale, insomma, non significa cedere integralmente i relativi diritti fotografici. 

Particolarmente interessante �, a tal proposito, la sentenza numero 12076/2015 del Tribunale di Roma, che ha ritenuto a tal fine non necessario che l'autore della foto abbia inserito il proprio nome sulla stessa se questa � pubblicata da lui sul suo profilo. La semplice "paternit�" del profilo, in sostanza, basta a dimostrare la titolarit� del contenuto. 

Inoltre non vale come deroga neppure il fatto che l'autore della foto abbia scelto di rendere pubblici i suoi contenuti attraverso le specifiche impostazioni della bacheca, in quanto anche in questo caso la propriet� dei dati che sono pubblicati dagli utenti resta degli utenti stessi (che possono anche rivendicarla in sede giudiziaria) mentre Facebook e i vari social network in generale hanno soltanto una licenza d'uso, peraltro non esclusiva n� trasferibile. 

Il rischio che si corre, ponendo in essere un simile comportamento, � quello che l'autore dello scatto chieda il risarcimento dei danni subiti che, se l'utilizzo della foto � volto a fini di natura commerciale, pu� divenire di ammontare non indifferente. 

Una questione simile che pure viene in rilievo � quella inerente la prassi di alcune attivit� commerciali di sfruttare le foto scattate ai propri clienti per farsi pubblicit�. In merito si � espresso il tribunale di Milano affermando che in tali casi se l'autore non ha concesso il diritto ai terzi di utilizzare la propria fotografia con finalit� commerciali, la creazione di una pagina Facebook ad hoc pu� far partire la richiesta di risarcimento per il danno subito. Inoltre, ha stabilito il tribunale meneghino, sui social network la licenza non occorre che sia indicata sulla foto, basta che risulti successivamente (cfr. Trib. Milano, sentenza n. 6766/2016).  

In ogni caso, come sottolineato dal tribunale di Genova in una recente sentenza (la numero 511 dell'11 febbraio 2015) non bisogna dimenticare che acconsentire allo scatto di una fotografia e autorizzarne la pubblicazione sono cose ben distinte. Con la conseguenza che chi trascura tale differenza potrebbe essere chiamato a risarcire il danno patrimoniale o morale che dalla violazione potrebbe derivare al fotografato in ragione della sua eventuale notoriet�, della gravit� del gesto, della diffusione del mezzo utilizzato e del tempo di esposizione della foto. 



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