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Data: 29/06/2016 19:40:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Dalle norme salva-risparmiatori al patto marciano passando per le misure tese ad accelerare le procedure per il recupero dei crediti. Sono queste le principali novità del dl banche su cui ieri la Camera ha confermato, con 336 voti a favore e 178 contrari, la fiducia nel testo licenziato dal Senato nei giorni scorsi (qui sotto allegato) senza apportare modifiche né aggiunte. Oggi, il voto finale (mera formalità) farà diventare la legge di conversione del decreto n. 59/2016, legge dello Stato. Varie le novità subite dal testo durante l'iter parlamentare, sia in ambito rimborsi che in quello delle procedure esecutive e concorsuali.
Di seguito, le misure più significative approvate:
Indennizzi automatici con più tempoPiù tempo per i rimborsi, con la possibilità per gli investitori che hanno acquistato entro il 12 giugno 2014 obbligazioni emesse dalle 4 banche oggetto della procedura di risoluzione nel novembre scorso di chiedere al Fondo l'erogazione dell'indennizzo automatico. Restano ferme le condizioni: ovvero patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro; ammontare del reddito nel 2015 inferiore a 35.000 euro. L'importo dell'indennizzo è forfettario, pari all'80%. Il reddito lordo durante l'esame del Senato è stato sostituito con "reddito complessivo" e ad essere valutati saranno i redditi del 2014 in luogo di quelli del 2015. Non ha ricevuto il via invece l'emendamento che prevedeva che i rimborsi erogati dal fondo non fossero soggetti ad imposizione fiscale. Tuttavia, il governo ha dato via libera a un ordine del giorno in materia.
Pegno non possessorioLa nuova figura del pegno non possessorio prevede la possibilità, per l'imprenditore di offrire a garanzia dei debiti beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, che potrà continuare ad utilizzare, senza subirne lo spossessamento. In caso di inadempienza, il bene dovrà essere consegnato entro 15 giorni dall'intimazione.
Patto marciano a maglie largheSi potrà ricorrere al c.d. patto marciano (ossia la possibilità di stipulare un contratto di cessione di un bene immobile che diventa efficace in caso di inadempimento del debitore) per i contratti di finanziamento tra istituti finanziari e imprese già in essere. Con le modifiche apportate dal Senato, il periodo di inadempimento è stato portato da 6 a 9 mesi e le rate non pagate a tre anche non consecutive. Se per il debitore ha rimborsato almeno l'85% della quota capitale, per far scattare l'inadempimento occorreranno 12 mesi dal mancato pagamento.
DtaDopo l'intervento della Commissione europea, secondo la quale le imposte differite attive (Deffered Tax Assets) rappresentano aiuti di Stato, il governo è intervenuto prevedendo un canone. Le aziende potranno continuare quindi ad applicare le disposizioni fiscali vigenti alle attività per imposte anticipate, a condizione, però, che versino una gabella pari all'1,5% della differenza tra le attività per le imposte anticipate e per quelle versate.
Cambia l'atto di pignoramentoL'art. 4 dedicato alle disposizioni in materia di espropriazione forzata, rimasto peraltro invariato durante l'esame parlamentare, modifica l'art. 492 c.p.c., aggiungendo al terzo comma, la previsione secondo la quale "il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".
Termini ridotti per l'opposizioneViene confermata anche la novella all'art. 615, 2° comma, c.p.c., con la previsione che l'opposizione, nell'esecuzione per espropriazione, "è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".
Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutiviA passare inalterata è anche la modifica di cui all'art. 648, primo comma, c.p.c. che introduce l'obbligo, per il giudice, anche in presenza di opposizione, di concede l'esecuzione provvisoria del decreto, limitatamente alle somme non contestate.
Vendite a mezzo commissionarioIl d.l. modifica anche l'art. 532, seconda comma, c.p.c. sostituendo il secondo e il terzo periodo, attraverso la previsione secondo la quale gli esperimenti di vendita non possono essere superiori a tre. Spetterà al giudice fissare i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Esauriti infruttuosamente i tre tentativi, il giudice "dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice".
Aste solo telematicheLe aste dovranno svolgersi in modalità telematica, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, "è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transi- torie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368". Viene modificato l'art. 560 c.p.c., disponendo che gli interessati a presentare l'offerta d'acquisto hanno diritto ad esaminare i beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta (e non più 7 come originariamente previsto), che dovrà essere formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche.
Ribasso del prezzoIn materia di espropriazione immobiliare, viene modificato l'art. 591, secondo comma c.c., prevedendo che dopo il quarto (in luogo del terzo) tentativo di vendita andato deserto, il valore dell'ultima base d'asta possa essere ridotto fino al limite della metà.
Assegnazioni a favore di terziViene introdotto infine il nuovo art. 590-bis c.p.c. che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.
Rento to buy con convalida sfrattoAttraverso la modifica all'art. 23, comma 2, del d.l. n. 133/2014, relativo al "rent to buy", viene contemplata la possibilità che in caso di inadempimento il creditore, ai fini del rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del "procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile".
Elenco dei professionisti per beni pignoratiPresso ogni tribunale verrà redatto un nuovo elenco dei professionisti che si occupano delle operazioni di vendita dei beni pignorati. Spetterà al ministero della Giustizia disciplinare le modalità relative ai corsi ad hoc che dovranno essere frequentati da costoro. L'iscrizione sarà vincolata, infatti, all'obbligo di formazione sia iniziale che periodica nonché al superamento di una prova scritta. Ove, tuttavia, ricorrano speciali ragioni, l'incarico potrà essere conferito anche a chi non fa parte dell'elenco, ma il giudice dovrà indicare nel provvedimento di conferimento i motivi della scelta.
Il registro delle espropriazioniPresso il ministero della giustizia viene istituito un registro elettronico delle procedure di espropriazione, avente lo scopo di facilitare la creazione di un mercato dei crediti deteriorati e permettere ai potenziali creditori di valutare meglio la situazione economica delle imprese. Il registro potrà essere accessibile dalla Banca d'Italia. |
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