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Data: 02/07/2016 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – È proprio vero che l'interpretazione è simile alla fantasia: può portare a qualsiasi conclusione, anche la più stravagante. Ed è proprio con riferimento a una bizzarra interpretazione dell'art. 173 del codice della strada che un vigile ha pensato bene di sanzionare un automobilista che mentre era alla guida considerando che il fatto di grattarsi potesse costituire un comportamento pericoloso. Sia ben chiaro è vero che quando si è alla guida bisogna stare particolarmente attenti e concentrati e tenere entrambe le mani ancorate sul volante. L'art. 173 parla chiaro: il quinto comma consente ad esempio l'utilizzo di apparecchi (a vivavoce o dotati di auricolare) purché "non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani) e anche l'art. 169 che sancisce che in tutti i veicoli "il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida". Ma diciamo la verità, questa volta il pizzardone "si è lasciato un po' andare" interpretando come violazione del codice della strada una condotta che dovrebbe essere esclusa dal novero dei comportamenti che il legislatore ha inteso sanzionare. Insomma una vicenda che ci fa tornare alla mente l'inflessibile e ultra-zelante Otello Celletti, protagonista del film "Il vigile" del regista Luigi Zampa, magistralmente interpretato da Alberto Sordi. Tornando al nostro automobilista, l'uomo si è opposto alla sanzione e la ha avuta vinta: la contravvenzione è stata annullata. Il giudice di pace di Bari con naturale buon senso ha infatti affermato che la libertà di movimento dei conducenti può dirsi limitata solo quando le mani siano utilizzate in maniera tale da non permettere loro di riposizionarle immediatamente sul volante. Di certo, ha proseguito il giudice, "toccarsi l'orecchio con la mano durante la guida non costituisce affatto privazione della "libertà di movimento" utile per porre in essere le manovre necessarie per la guida". E il Giudice di pace non si è limitato ad annullare la sanzione, ma ha anche condannato il Comune a risarcire all'automobilista con la somma di mille euro ritenendo che l'attività illegittima posta in essere dagli accertatori si è anche posta ai limiti della molestia nei confronti dell'utente della strada "temporaneamente privato della sua libertà costretto ad accostare per sentirsi contestare una violazione del codice della strada sostanzialmente e giuridicamente inesistente". |
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