Data: 30/06/2016 14:00:00 - Autore: VV. AA.
Avv. Vincenzo Cusumano - Con
decreto ingiuntivo n. 2614 del 28.06.2016 (qui sotto allegato), il Tribunale di Verona ha condannato
la Banca Popolare di Vicenza a consegnare immediatamente alla parte ricorrente i documenti relativi
all'acquisto di azioni che la stessa aveva omesso di consegnare.
Il
diritto del ricorrente alla consegna infatti era basato su prova scritta proveniente
dall'istituto bancario (un estratto conto).
L'art. 119 del TUB stabilisce che il cliente,
colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell'amministrazione,
ha diritto di ottenere, a proprie spese (solo costi di reperimento e produzione
della documentazione), entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia
della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi
dieci anni.
Il
giudice, ritenendo che vi fosse pericolo nel ritardo, data la situazione di
crisi in cui versa la banca in questione, ha concesso la provvisoria
esecutività del decreto.
L'avvocato di parte ricorrente (lo scrivente) ha qualificato la causa di valore indeterminabile
ed il giudice ha accolto tale tesi liquidando al legale 1.720 euro
per compensi, scaglione medio del valore indeterminabile per i procedimenti
monitori ex d.m. n. 55/2014.
Avv.
Vincenzo Cusumano del foro di Padova
Dottorando
di ricerca in diritto internazionale, diritto privato e del lavoro presso l'Università
di Padova
e-mail: cusumano.vincenzo@gmail.com
Tel: 3402662491
|