Data: 30/06/2016 14:00:00 - Autore: VV. AA.

Avv. Vincenzo Cusumano - Con 
decreto ingiuntivo n. 2614 del 28.06.2016 (qui sotto allegato), il Tribunale di Verona ha condannato
 la Banca Popolare di Vicenza a consegnare immediatamente alla parte ricorrente i documenti relativi
 all'acquisto di azioni che la stessa aveva omesso di consegnare.

Il
 diritto del ricorrente alla consegna infatti era basato su prova scritta proveniente
 dall'istituto bancario (un estratto conto).

L'art. 119 del TUB stabilisce che il cliente,
 colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell'amministrazione,
 ha diritto di ottenere, a proprie spese (solo costi di reperimento e produzione
 della documentazione), entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia
 della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi
 dieci anni.

Il
 giudice, ritenendo che vi fosse pericolo nel ritardo, data la situazione di
 crisi in cui versa la banca in questione, ha concesso la provvisoria
 esecutività del decreto. 

L'avvocato di parte ricorrente (lo scrivente) ha qualificato la causa di valore indeterminabile
 ed il giudice ha accolto tale tesi liquidando al legale 1.720 euro
 per compensi, scaglione medio del valore indeterminabile per i procedimenti
monitori ex d.m. n. 55/2014. 

Avv.
 Vincenzo Cusumano del foro di Padova

Dottorando 
di ricerca in diritto internazionale, diritto privato e del lavoro presso l'Università 
di Padova

e-mail: cusumano.vincenzo@gmail.com

Tel: 3402662491


Tutte le notizie