Data: 01/07/2016 17:10:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Per i pensionati con redditi bassi e con almeno 64 anni di età al 31 luglio, è in arrivo la quattordicesima. A comunicarlo è l'Inps con il messaggio 2831/2016 (qui sotto allegato), annunciando la corresponsione della somma aggiuntiva introdotta dalla legge n. 127 del 2007, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Quattordicesima ai pensionati

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La 14sima ai pensionati, per chi è in possesso dei requisiti, sarà pagata nel prossimo mese di luglio. Per chi compie invece 64 anni dal 1° di agosto, sarà pagata a dicembre.

Vediamo i requisiti necessari:

Requisiti di reddito quattordicesima

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La quattordicesima spetta, con importo pieno, ai pensionati che hanno reddito complessivo fino a 1,5 volte il trattamento pensionistico minimo, pari quest'anno a 9.786,86 euro.

Nel computo dei redditi, chiarisce l'Inps, si considerano quelli assoggettabili all'Irpef, quelli esenti da imposte e soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, ivi compresi quelli conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece esclusi per espressa previsione di legge: i trattamenti di famiglia; le indennità di accompagnamento; i redditi dell'abitazione; il tfr; gli arretrati sottoposti a tassazione separata; nonché le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali e i sordi prelinguali e i sussidi economici erogati dagli enti locali agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e senza continuità.

A quanto ammonta la quattordicesima

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La misura del beneficio varia in relazione agli anni di contribuzione: pari a 336 euro fino a 15 anni di contributi; a 420 euro dai 15 ai 25 anni; a 504 euro oltre 25 anni.

La 14sima varia inoltre in funzione del requisito reddituale: la somma totale erogata non deve superare comunque i limiti massimi stabiliti in base ai scaglioni di anzianità contributiva (rispettivamente: 10.122,86 euro, 10.206,86 e 10.290,86 euro).

Se il reddito del pensionato supera la soglia di 1,5 volte il minimo, la quattordicesima viene corrisposta in modo ridotto, tale da non eccedere il limite massimo.

Anno di riferimento

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Ai fini della corresponsione della misura, la verifica reddituale viene effettuata in maniera differenziata, a seconda che si tratti di prima concessione o di corresponsione successiva alla prima.

Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non hanno percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell'anno in corso (in tal caso, la 14sima è corrisposta in via provvisoria fino alla dichiarazione dei redditi).

Per le corresponsioni successive alla prima, invece, il reddito da prendere a riferimento è così costituito: - redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno; - redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.


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