Data: 01/07/2016 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non è configurabile il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente, a meno che non si versi in una situazione di supremazia e sudditanza psicologica assimilabile a quella esistente nei rapporti familiari.
Con questa precisazione la Corte di Cassazione, sezione sesta penale, nella sentenza n. 26766/2016 (qui sotto allegata) ha scagionato da ogni accusa una coppia di coniugi, titolari di una ricevitoria, che per anni avevano sottoposto la propria dipendente ad angherie, anche di fronte a clienti.
Gli imputati, titolari di fatto di un esercizio commerciale di tabacchi, erano accusati di aver sottoposto la propria dipendente, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, a maltrattamenti consistiti in abituali atti di scherno, disprezzo e vilipendio, riguardanti il suo aspetto fisico e le sue competenze professionali, anche al cospetto dei clienti, tanto da determinare l'insorgere nella stessa di una patologia psichica.
Non vi è dubbio sulle continue angherie alle quali la lavoratrice è stata sottoposta, tuttavia gli Ermellini ribaltano l'apparato decisorio che aveva visto i due imputati condannati anche in sede d'appello per i reati di cui agli artt. 110 e 572 c.p.
Gli Ermellini, evidenziano che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra i datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare ovvero sia caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, della fiducia riposta dal soggetto piu debole del rapporto in nello che ricopre la posizione di supremazia.
Nei rapporti di lavoro occorre che il soggetto agente versi in una posizione di supremazia, che si traduca nell'esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere specularmente ipotizzabile una soggezione, anche di natura meramente psicologica, del soggetto passivo riconducibile ad un rapporto di natura para familiare, ad esempio come può avvenire nei rapporti tra collaboratore domestico e le persone della famiglia presso la quale questi presta attività lavorativa, oppure in quelli intercorrenti tra il maestro d'arte e l'apprendista.
Al di fuori di queste particolari situazioni di fatto o di diritto, spiegano i giudici, nell'ambito di rapporti di natura professionale o di lavoro, non è quindi configurabile il reato in esame: proprio come avviene nella situazione oggetto del procedimento, relativa ai rapporti tra gestori di una ricevitoria e una loro dipendente, qualificabili in termini di lavoro subordinato, in cui non ricorreva quel nesso di supremazia soggezione che ha esposto la parte offesa a situazioni assimilabili a quelle familiari.
In assenza dei presupposti per tale specifico delitto potrebbe al più, essere riconosciuta la sussistenza di altri reati (ai soli effetti penali, in assenza di statuizioni civili) configurabili a carico degli imputati sulla base degli addebiti in fatto, ad esempio quelli di lesioni personali, di minaccia, di ingiuria e di violenza privata, eventualmente aggravati dall'abuso di relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera.
Nulla da fare, tuttavia, nel caso di specie: gli imputati sarebbero comunque salvi in quanto si rileva il difetto della condizione di procedibilità e anche per l'avvenuta maturazione della prescrizione.
Il fatto ascritto ai coniugi, pertanto, non sussiste.

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