Data: 02/07/2016 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Procedure concorsuali sempre pi� all'avanguardia, che si avvalgono degli strumenti messi a disposizione dalla moderna tecnologia per raggiungere obiettivi di efficienza ed efficacia. Una riflessione spontanea che fa seguito alle novit� introdotte dal D.L. 59/2016, cd. "decreto banche", approvato definitivamente dalla camera lo scorso 28 giugno (per approfondimenti: Riforma processo esecutivo: via libera definitivo. Tutte le novit� e il testo approvato). 

In particolare, spicca l'interessante novit� introdotta dagli artt. 5 e 6 della legge di conversione del decreto che consentir� ai curatori di accedere pi� facilmente alle banche dati della P.A. e alle udienze fallimentari di svolgersi a distanza mediante strumenti tecnologici come, ad esempio Skype.
Un passaggio innovativo, che contribuir� ad ammodernare le procedure concorsuali spesso tacciate di assoluta lentezza.

Gi� nelle prime fasi del procedimento, infatti, i creditori della societ� fallita potranno avvalersi degli strumenti tecnologici, mentre il comitato dei creditori si considerer� costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessit� di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente

Particolarmente interessante sar� l'udienza per l'esame dello stato passivo, in quanto la legge ha concesso al giudice delegato, in relazione al numero dei creditori e alla entit� del passivo, di  stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalit� idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
Ancora, in via telematica potr� celebrarsi anche l'udienza di adunanza dei creditori nella procedura di concordato preventivo.

La disposizione non appare di poco conto, visti i casi, non infrequenti, in cui i creditori sono numerosi e provengono dalle pi� disparate parti Italia: tale situazione provoca costantemente alla parte creditrice, gi� gravata dal rischio di non vedersi corrispondere integralmente il proprio credito, il dover sopportare costi aggiuntivi per recarsi alle udienze in fori molto distanti dalla propria sede.
Questo ulteriore passaggio si affianca al gi� attivo deposito telematico degli atti e potr� consentire ai creditori di seguire lo svolgimento della procedura e di parteciparvi anche da remoto.

Il decreto banche, inoltre, agevola anche gli organi delle procedure concorsuali (curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale) i quali potranno accedere alle informazioni delle banche dati delle pubbliche amministrazioni, in particolare, all'anagrafe tributaria e alle piattaforme correlate, ossia l'archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico e quello degli enti previdenziali.

A differenza del passato, sar� possibile con celerit� e precisione ottenere tutte le informazioni necessarie non solo per ricostruire la situazione del passivo e dell'attivo fallimentare, ma anche per procedere al recupero o alla cessione di crediti, nonostante si sia sprovvisti di titolo esecutivo.
Movimenti che consentiranno di comprendere in tempi brevi le reali solvibilit� dei debitori del fallito e, quindi, la fattibilit� dell'azione tesa a recuperare il credito e i beni da aggredire, limitando il rischio di procedure dispendiose ma infruttuose.


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