Data: 04/07/2016 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Ai sensi dell'art. 10, lett c), d.P.R. 917 del 1986, gli assegni periodici corrisposti al coniuge sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF del soggetto che li corrisponde, nella misura risultante dal provvedimento giudiziale che li stabilisce.
Inoltre, tali assegni periodici costituiscono reddito in capo al coniuge che ne beneficia in quanto sono espressamente assimilati al reddito di lavoro dipendente (sono esclusi solo gli assegni destinati al mantenimento dei figli).
Costituisce eccezione solo l'assegno divorzile cd. una tantum poich� manca del carattere della periodicit� e, piuttosto che reddituale, ha natura patrimoniale.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sezione nona civile, in un'ordinanza del 28 gennaio 2016.
Il giudice meneghino, nel disciplinare la separazione tra due coniugi ha recepito gli accordi della coppia relativamente ai rapporti genitoriali, ha fissato il mantenimento della prole in duemila euro per figlio e quello della moglie a 1.500 euro al fine di restaurare le potenzialit� economiche e salvaguardare il pregresso tenore di vita.

Il giudicante precisa che la somma � stata determinata tenendo conto del regime fiscale che assiste l'emolumento in esame poich�, ex art. 10, lett c) d.P.R. 917 del 1986, gli assegni periodici corrisposti al coniuge risultano deducibili dal reddito complessivo IRPEF di colui che li corrisponde, nella misura che viene stabilita dal provvedimento giudiziale.
Sotto altro profilo, tali emolumenti rappresentano un reddito in capo al coniuge che ne beneficia, stante l'assimilabilit� ai redditi da lavoro dipendente, ma da questa disciplina sono esclusi gli assegni destinati al mantenimento dei figli (ex art. art. 3, comma II, lett. b, del citato d.P.R.).

Costituisce eccezione alla regola decritta l'assegno divorzile c.d. una tantum che non � caratterizzato dalla "periodicit�" e assume natura patrimoniale, pi� che reddituale (v. Corte Cost. n. 383 del 2001). Filtrato con la lente del prelievo/beneficio fiscale, l'assegno "lordo" di mantenimento fissato dal giudice �, in realt�, nel "netto" inferiore sia per l'onerato (in conseguenza dei benefici risultanti dalla deduzione) che per il beneficiario (per effetto della tassazione).

D'altro canto, il giudice non pu� fissare l'importo periodico "al netto" ostandovi l'esigenza che l'assegno sia sempre "certo" nell'ammontare (essendo peraltro versato in via anticipata) e "certo" non sarebbe, ove fissato in misura netta, per le non note e non conoscibili variabili legale alle dichiarazioni fiscali dei coniugi. 
Ne consegue che l'assegno periodico ex art. 156 c.c. va fissato in somma certa, tenendo conto in astratto del prelievo fiscale e del regime di deducibilit�. Per tutti gli elementi qui posti in rassegna, nel caso in esame l'assegno �, come detto, di euro 1.500,00 mensili.


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