Data: 06/07/2016 15:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Via libera definitivo di Montecitorio alla legge sul reato di depistaggio, con 325 voti a favore, un contrario e 14 astenuti. Il nuovo delitto di cui all'art. 375 c.p. entra cos� nel codice penale punendo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ostacola le indagini manomettendo le prove. Previste anche numerose aggravanti quando lo sviamento della giustizia avviene nel caso di processi di strage, mafia e associazioni sovversive. E carcere anche per i "normali cittadini" che si rendono colpevoli di alterazione della scena del crimine, delle cose o delle persone per ingannare il giudice o il perito nei processi civili e amministrativi.

Salutato con favore dai pi�, il testo approvato (qui sotto allegato) � considerato un "atto dovuto", un "traguardo di grande valore civile, politico e morale, che fa onore al Parlamento", come ha commentato il capogruppo Pd in Commissione Giustizia alla Camera Walter Verini. "Pesano ancora troppe ombre � ha proseguito Verini - su alcune delle pagine buie che hanno colpito al cuore l'Italia negli ultimi cinquanta anni: da Piazza Fontana, alla Strage di Bologna, alle altre stragi. Dal caso Moro ai delitti di mafia. Dal caso Ilaria Alpi ai misteri di Ustica". Il nuovo reato "si applicher� per il futuro e potr� essere uno strumento deterrente. Ma averlo introdotto rappresenta un dovere � uno stimolo perch� anche su quelle pagine che hanno cambiato in peggio la storia del Paese si facciano pienamente strada verit� e giustizia", ha concluso il deputato dem.

Ecco, in pillole, le novit�:

Carcere per chi depista

Da 3 a 8 anni di carcere per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che depista. Il nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, ex art. 375 c.p., infatti, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di ostacolare o sviare indagini o processi, muta artificiosamente il corpo del reato, la scena del crimine o si macchia di reticenza.

Per chi invece distrugge, sopprime, occulta o danneggia in tutto o in parte le prove oppure crea false piste, la pena � aumentata da un terzo alla met�.

Se il fatto � commesso in processi per specifici reati, come quelli per stragi e terrorismo, mafia e associazioni segrete, traffico di armi o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo, la pena della reclusione va dai 6 ai 12 anni.

Alla condanna superiore ai 3 anni consegue comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I termini di prescrizione sono raddoppiati.

Giro di vite sulla frode in processo civile

Giro di vite anche per il reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo. Il testo interviene sul primo comma dell'art. 374 c.p. prevedendo per chi modifica lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone al fine di trarre in inganno il giudice o il perito la reclusione da uno a 5 anni (in luogo della pena da 6 mesi a 3 anni prevista sinora).

A differenza del depistaggio che � reato proprio, la frode nel processo civile � reato comune.

Aggravanti per chi inganna la giustizia

Al di fuori del delitto di depistaggio, viene previsto comunque un aumento di pena (dalla met� ai due terzi) anche nel caso di falsa testimonianza, frode processuale e favoreggiamento personale commessi per ostacolare o sviare indagini e processi per stragi, terrorismo, mafia e altri gravi delitti.

Ulteriori aggravanti sono infine previste per i principali delitti contro l'amministrazione della giustizia (compreso il depistaggio) se ne deriva una condanna a danno di un terzo.

Riduzioni di pena

� previsto uno sconto di pena (dalla met� a due terzi) per chi si adopera a ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove o ad evitare che l'attivit� delittuosa pervenga a conseguenze ulteriori, ovvero ad aiutare concretamente le autorit� a ricostruire i fatti o a individuare i colpevoli del depistaggio.

Non punibile chi ritratta

Non � punibile, invece, secondo il novellato art. 376 c.p., il colpevole che ritratta il falso e manifesta il vero entro la chiusura del dibattimento.


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