Data: 08/07/2016 16:00:00 - Autore: Avv. Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit�, facolt� di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolt� di opporre eccezioni, restrizioni alla libert� contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorit� giudiziaria". Con l'espressione "clausole vessatorie" si intende fare riferimento a quelle clausole che impongono limitazioni di responsabilit�, facolt� di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero che sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facolt� di sollevare eccezioni, restrizioni alla libert� contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorit� giudiziaria. Queste specifiche clausole non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. L'elenco contenuto nell'art. 1341 comma 2 � tassativo e, ai sensi dell'art. 1342 comma 2 c.c., per i contratti conclusi mediante l'impiego di moduli o formulari si applicano le disposizioni della norma citata.

Posto che le clausole vessatorie non hanno effetto alcuno se non approvate specificamente per iscritto, ci si chiede se possano avere validit� quelle sottoscrizioni operate "in blocco", ovvero con un generico richiamo alle condizioni generali di contratto o ad un insieme di clausole di cui alcune sono vessatorie mentre altre generiche e come tali escluse dall'elenco dell'art. 1341 comma 2 c.c..

La giurisprudenza si � a pi� riprese espressa a tal riguardo, arrivando ad ammettere in un noto precedente, che "Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la loro sottoscrizione indiscriminata, non ne determina la validit� ed efficacia, non potendosi ritenere che con tale modalit� sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa tra le altre richiamate" (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 2970/12).

Attenendosi pedissequamente all'orientamento della Suprema Corte, sembrerebbe dunque che si possa ritenere che un generico richiamo alle condizioni generali di contratto o a gran parte di esse, escluderebbe l'assolvimento dell'obbligo di garanzia verso il contraente debole la cui attenzione dovrebbe convergere soprattutto verso quelle clausole che pregiudicano, o limitano fortemente alterando il sinallagma contrattuale, i suoi diritti o obblighi.

Non solo la giurisprudenza di legittimit�, ma finanche quella di merito si sono recentemente espresse sull'argomento, arrivando ad escludere la liceit� di una sommaria ed elusiva sottoscrizione di clausole che contengano un generico richiamo alle condizioni generali di contratto o a gran parte di esse. Il Tribunale di Reggio Emilia ha infatti ammesso che il richiamo operato in blocco verso tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non determina la validit� ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., di quelle onerose, poich� un richiamo cos� effettuato integra un riferimento generico che priva l'approvazione della specificit� e della separatezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, dal momento che � necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Tribunale, Reggio Emilia, ordinanza 30/10/2014). Nella pronuncia appena riportata si legge non solo che � priva di efficacia una sottoscrizione in blocco alle condizioni riferite, ma che � altres� necessaria la scelta di un'adeguata tecnica redazionale. Ancora, sul punto, si riporta la sentenza 5733/2008, secondo cui "il richiamo cumulativo numerico di gran parte delle condizioni generali di contratto, non tutte costituenti clausole vessatorie, effettuato con modalit� tali da rendere difficoltosa la percezione delle stesse, non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, nonostante la distinta sottoscrizione del contraente per adesione. Questo principio, gi� affermato pi� volte nel caso di sottoscrizione del contraente per adesione che riguardava in blocco tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse tutte le clausole contrattuali, senza distinzione tra clausole vessatorie e non (Cass. n. 18680/03; Cass. n. 2077/05; n. 13890/05) trova applicazione anche nel caso odierno, non sussistendo la specificit� e separatezza imposte dall'art. 1341 c.c., allorch� la finalit� di questa norma sia elusa mediante una tecnica redazionale non idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, in quanto insufficiente a porre in specifica e chiara evidenza le clausole oggetto di approvazione". In conclusione, si pu� dunque ritenere che la giurisprudenza � pressoch� proclive a ritenere che la sottoscrizione in blocco esclude la validit� e priva di efficacia le clausole vessatorie poich� l'attenzione del contraente debole non � stata adeguatamente posta sulle condizioni per lui pi� onerose in termini di diritti ed obblighi.


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