Data: 14/07/2016 17:40:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Patente revocata fino a cinque anni a seguito di un mero tamponamento. È questo il rischio che si profila alla luce delle norme del Codice della Strada, in particolare l'art. 222, stante le modifiche introdotte dalla legge 23 aprile 2016 n. 41 che ha disciplinato l'omicidio stradale. 
Sono, infatti, previste pesanti sanzioni amministrative accessorie per gli automobilisti che per loro colpa abbiano determinato lesioni personali gravi.  

Una lesione personale, ex art. 583 c.p., si ricorda viene considerata grave anche se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. 

In caso di sinistro non è infrequente che la persona offesa riscontri una patologia, talvolta anche semplice come ad esempio un dolore o un fastidio, ma senza che lo stato fisico della vittima sia oggettivato medicalmente: basti pensare al caso di un colpo di frusta in cui il dato medico viene a mancare soprattutto a seguito del trascorrere di diversi giorni, ma che l'infortunato può qualificare come episodio che ha generato dolorose conseguenze fisiche. Ove queste siano certificate da un medico, la soglia dei quaranta giorni prevista dalla legge per qualificare il fatto come "grave", ben può essere raggiunta, ma deriva, in sostanza, da un episodio che non è munito di quel particolare disvalore a cui la norma fa riferimento. 

Si palesa l'assurda possibilità, dunque, che anche un semplice tamponamento tra le vie cittadine, causato da mera distrazione o dalla frenata improvvisa dell'auto che precede, potrebbe determinare l'instaurarsi di un procedimento penale per lesioni personali gravi ex art. 590-bis del codice penale, se l'infortunato a seguito del sinistro lamenta, a causa di questi un dolore prolungato, un mal di testa incessante (ecc.) che gli impediscono di condurre normalmente la sua quotidianità. 

Nonostante la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in tal caso non rappresenti di sicuro una condotta "grave", che non genera un allarme sociale eclatante, da una simile condanna potrebbero derivarne pesanti conseguente, applicando l'art. 222 del Codice della Strada come modificato dalla legge 41/2016, secondo cui alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art 444 c.p.c) per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. 

Il successivo comma 3-ter, prevede che in caso venga applicata tale sanzione accessoria, l'interessato potrà conseguire una nuova patente di guida non prima che siano trascorsi cinque anni dalla revoca.  

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