Data: 10/07/2016 18:10:00 - Autore: Laura Bazzan

Avv. Laura Bazzan - Si pone nel solco gi� tracciato dalla pi� recente giurisprudenza di merito l'ordinanza del Tribunale di Modena datata 02.05.2016 (qui sotto allegata), con la quale il giudice ha disposto che la parte pi� diligente provvedesse al deposito di una nuova domanda di mediazione, assegnando un termine di quindici giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza, poich� il chiamato era comparso al primo incontro unicamente a mezzo del proprio difensore.

Considerando il dato letterale dell'art. 8 c. 1 d.lgs. 28/2010 (come modificato dall'art. 84 d.l. n. 69/2013), invero, l'estensore ha rilevato come la predetta disposizione "scinde la presenza della parte (personalmente) da quella del difensore per la partecipazione agli incontri di mediazione. Entrambi devono congiuntamente partecipare al primo incontro ed a quelli successivi"; di talch� non � possibile considerare avverata la condizione di procedibilit� della domanda qualora si presenti all'incontro il solo difensore in qualit� di delegato della parte assistita.

In altre parole, pur essendo l'assistenza legale obbligatoria, il primo incontro non pu� considerarsi correttamente svolto e, di conseguenza, il tentativo di mediazione espletato, quando le parti non si siano tutte fisicamente incontrate alla presenza del mediatore; "non avrebbe d'altro canto senso logico prevedere l'attivit� informativa che il mediatore � tenuto ad esplicare in sede di primo incontro se non in un'ottica informativa a beneficio della parte personalmente comparsa. Posto che il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3, nei confronti del cliente, non abbisogna di informazioni su funzione e modalit� di svolgimento della mediazione".


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