Data: 10/07/2016 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Niente "indulto" all'avvocato bancarottiere che si appiglia alla legge n. 241 del 2006 per ottenere l'eliminazione della sanzione disciplinare della sospensione inflittagli dal CNF. Infatti, l'art. 174 c.p. � norma che esaurisce la disciplina degli effetti dell'indulto in mancanza di specifiche previsioni della legge che lo dispone di contenuto ampliativo, sia sul piano penale che extrapenale, e la sua struttura e natura di "metanorma" non tollera interpretazioni estensive o analogiche nel silenzio di quella legge.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza 14039/2016 (qui sotto allegata).
Ricorre al Supremo Collegio un avvocato, sospeso dall'esercizio dell'attivit� professionale all'esito di un procedimento disciplinare che era stato avviato a seguito di segnalazione del P.M. relativa a un procedimento penale a suo carico per concorso in bancarotta fraudolenta.

L'interessato, la cui sanzione era stata anche ridotta da un anno a sei mesi, rivolgeva al Consiglio Nazionale forense, in funzione di giudice dell'esecuzione della sanzione inflitta, un'istanza chiedendo che tale sanzione fosse condonata ai sensi del'art. 1 della legge di concessione di indulto n. 241 del 2006, ma il ricorso veniva respinto in quanto il CNF precisava che la disposizione invocata andava riferita esclusivamente ai reati e non alle sanzioni disciplinari.
La censura, riproposta anche in Cassazione, � ugualmente considerata priva di fondamento: gli Ermellini evidenziano che l'art. 174 c.p. recita "L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie" salvo che la legge di cui all'art. 79 della Cost. disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
La norma, precisa il Collegio, ha indicato specificamente gli effetti dell'indulto, con una disciplina diretta che riguarda la pena c.d. principale: salvo che la legge disponga altrimenti, quindi, non si estingue la pena accessoria e non cessano gli altri effetti penali della condanna, ma rimangono quelli indicati dalla norma riferiti alla sola pena principale per i reati contemplati.
L'art. 174 c.p. assume il valore di "metanorma" perch�, da un lato regola in via diretta gli effetti di una qualsiasi legge di indulto, allorquando tale legge non individui espressamente tali effetti, ma si limiti a disporre l'indulto per certe categorie di reati, per altro verso disciplina l'ampiezza del potere legislativo espresso dalla legge di indulto affidando al legislatore che adotta tale legge la possibilit� di attribuire alla misura efficacia estintiva delle pene accessorie e degli altri effetti penali.
Se la legge non si esprime circa gli effetti estintivi ulteriori, non � permesso al giudice estendere l'ambito applicativo dell'indulto ad altro che non sia la pena principale e questo, secondo le Sezioni Unite, � escluso in via analogica anche per quanto riguarda gli effetti extrapenali e, quindi, relativamente all'ordinamento disciplinare. Ci� risponde ad elementari ragioni di coerenza del disposto normativo.
Il ricorso del legale deve pertanto essere respinto.

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