Data: 11/07/2016 19:20:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Diritto alla trasparenza e alla pi� ampia informazione sui rischi e i costi da affrontare nell'intraprendere un giudizio, nonch� sulle competenze e il curriculum del proprio avvocato. Ma anche diritto di conoscere tempestivamente l'andamento della causa, la possibilit� di intraprendere soluzioni transattive, di ottenere i documenti consegnati e gli atti depositati e di ricevere un preavviso adeguato in caso di rinuncia al mandato da parte del proprio legale. E ancora, di essere reso edotto dell'esistenza di qualsiasi ragione o conflitto di interesse tra il proprio legale e le parti in causa in grado di compromettere lo svolgimento del mandato e il perseguimento dei propri interessi.

Sono questi i punti principali della nuova Carta dei diritti del cliente verso l'avvocato, frutto dell'elaborazione congiunta dei tre maggiori siti di informazione giuridica in Italia: il quotidiano giuridico Studio Cataldi e i portali giuridici La legge per Tutti e Avvocato Anna Andreani.

Diciannove i punti di quello che rappresenta un vero e proprio statuto, concepito nell'ottica di tutela dei clienti nei rapporti con i propri difensori, ma, al contempo, teso a sottolineare il ruolo, affidato dalla legge e dalle stesse norme deontologiche all'avvocatura, di "tutore" del diritto alla libert� nonch� all'inviolabilit� ed effettivit� della difesa.
In questo duplice senso va, quindi, letta la prima Carta dei diritti del cliente, dalla parte sia dei consumatori, delle famiglie e delle imprese che hanno diritto ad un corretto e consapevole rapporto con il proprio legale, sia della stessa avvocatura che pu� leggerla come un "memento" dei primari obiettivi immanenti alla stessa professione, di tutela e interesse della parte assistita.
La carta � disponibile qui sotto anche in formato pdf oppure nei siti laleggepertutti.it e avvocatoandreani.it

Carta dei diritti del cliente

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1. Il cliente ha diritto alla trasparenza e a essere reso edotto del curriculum vitae dell'avvocato, delle sue specifiche aree di competenza e dei percorsi formativi svolti. Tale diritto � esteso anche a tutti coloro che collaboreranno nell'assistenza e che parteciperanno alle udienze in qualit� di sostituti.

2. Il cliente ha diritto ad essere informato sui costi che dovr� affrontare per intraprendere il giudizio tenendo conto anche delle spese che potrebbe dover sostenere in caso di nomina di consulenti tecnici e di quelle che potrebbero rendersi necessarie in ogni grado del giudizio.

3. In conformit� a quanto previsto dall'art. 13 comma 5 della legge 247/2012 il cliente ha diritto a richiedere un preventivo scritto sulla prevedibile misura del costo della prestazione (1).

4. Il cliente ha diritto di conoscere i rischi di una possibile soccombenza nonch� di avere informazioni sulla concreta possibilit� di dare esecuzione a eventuali provvedimenti favorevoli.

5. Il cliente ha diritto ad essere costantemente e tempestivamente informato sull'andamento della causa.

6. Il cliente ha diritto di ricevere le copie di tutti gli scritti difensivi anche delle altre parti in giudizio.

7. Il cliente ha diritto a essere informato sulle possibilit� di intraprendere soluzioni transattive anche in corso di causa al fine di pervenire a una composizione bonaria della lite.

8. Il cliente ha diritto a ottenere la restituzione del fascicolo consegnato all'avvocato, con tutte le carte e i documenti, durante la causa o alla sua cessazione, anche se ancora non abbia corrisposto all'avvocato il relativo onorario per l'attivit� svolta.

9. Il cliente ha diritto, in caso di revoca dell'avvocato, ad avere una completa e dettagliata relazione sull'attivit� svolta, sullo stato della causa e sulla data di successiva udienza. Tale diritto non � subordinato al pagamento del compenso dell'onorario per l'attivit� svolta.

10. In caso di rinuncia al mandato da parte dell'avvocato, il cliente ha diritto di ricevere un preavviso adeguato alle circostanze e di essere informato su quanto � necessario fare per non pregiudicare la propria difesa.

11. Il cliente ha diritto a ricevere copia di tutti gli atti giudiziari depositati nel corso della causa nonch� di tutta la corrispondenza inviata, in suo nome, dall'avvocato e di quella ricevuta. Il diritto si estende a tutti i provvedimenti del giudice emessi nel corso della causa, ivi compresa la sentenza finale.

12. Il cliente che sia stato ammesso al gratuito patrocinio non deve versare alcuna ulteriore somma all'avvocato, neanche a titolo di spese vive. In caso contrario ha diritto di contestare il comportamento del professionista al competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

13. Il cliente ha diritto di conoscere tutte le circostanze di natura impeditiva tali da non consentire l'assunzione del mandato. Egli inoltre ha il diritto di essere messo al corrente dell'esistenza di possibili conflitti di interesse tra l'avvocato e le parti in causa (anche con riferimento a situazioni connesse ad altri incarichi professionali e non), che potrebbero compromettere lo svolgimento del mandato e il perseguimento del proprio interesse.

14. Il cliente ha diritto di sapere se, ai fini dello svolgimento del mandato, � necessaria l'integrazione di competenze oltre a quelle dell'avvocato difensore o, comunque, l'assistenza da parte di altri colleghi o tecnici (per esempio commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri ecc.). In questo caso il cliente ha il diritto di conoscere il profilo professionale di tali soggetti e prestare il consenso alla loro attivit�, anche se retribuiti dallo stesso avvocato cui � stato conferito mandato.

15. Il cliente ha il diritto ad essere informato sulla durata e gli oneri ipotizzabili del processo.

16. Il cliente ha il diritto ad essere informato circa i casi in cui la preventiva mediazione � obbligatoria e condizione di procedibilit� per il giudizio; ha anche diritto a sapere che, comunque, la mediazione � possibile e facoltativa anche in tutte le altre controversie inerenti materie ove non sia espressamente sancita come obbligatoria.

17. Il cliente ha diritto a conoscere gli estremi della polizza assicurativa dell'avvocato contratta per la responsabilit� civile professionale.

18. Il cliente ha diritto a che l'avvocato emetta regolare fattura con indicazione delle attivit� svolte o da svolgersi, tenendo da esse distinte le spese vive. Ha altres� diritto ad ottenere, dietro richiesta, prova documentale circa le spese vive sostenute dal professionista richieste nella parcella.

19. Salvo diverso accordo tra le parti, il cliente ha diritto di ricevere immediatamente dall'avvocato le somme che questi ha riscosso per suo conto.

20. Anche se il mandato processuale non � stato ancora firmato, ma l'avvocato ha gi� (oralmente o per iscritto) accettato l'incarico conferitogli dal cliente, quest'ultimo ha diritto a che la prestazione sia eseguita correttamente, diligentemente e nel rispetto dei termini processuali, onde non vedersi privato della tutela dei propri diritti.

Angelo Greco (laleggepertutti.it)

Anna Andreani � (avvocatiandreani.it)

Roberto Cataldi � (studiocataldi.it)

Marina Crisafi � (studiocataldi.it)

Maria Monteleone � (laleggepertutti.it)

(1) Art. 13 comma 5 della legge 247/2012: "Il professionista � tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessit� dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta � altres� tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".


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